Legittima la ripartizione regionale delle prestazioni RMN a basso campo tra strutture (TAR Puglia n. 1300 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’atto regionale che ricomprende nel sub fondo dell’apparato muscolo scheletrico tutte le prestazioni RMN settoriali, dedicate od open di nuova generazione con potenza inferiore a 0,5 T, comprese quelle della biomeccanica vertebrale, ripartendo le relative risorse tra le strutture accreditate per la radiologia tradizionale. Tale disciplina costituisce applicazione del D.M. Salute 14 gennaio 2021 e del regolamento regionale n. 9 del 2022. Anche se per l’installazione della singola RMN a basso campo non è richiesta autorizzazione, l’erogazione delle prestazioni può avvenire solo da parte di strutture già autorizzate, ed accreditate se intendono erogare per conto del SSR, nella branca di radiodiagnostica in cui le prestazioni rientrano. La scelta di assegnare fondi alle strutture neo-accreditate in corso d’anno costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa non affetta da irragionevolezza, in quanto amplia l’offerta sul territorio. All’accertata legittimità degli atti consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria privata autorizzata, accreditata e convenzionata per l’erogazione di prestazioni di risonanza magnetica con grandi macchine, impugna le delibere con cui l’ASL Lecce ha ripartito per l’anno 2023 il fondo destinato all’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiodiagnostica, per un importo complessivo indicato negli atti. La società contesta in particolare il contratto 2023 trasmessole e le griglie di valutazione adottate per distribuire le risorse del fondo.
Con motivi aggiunti la ricorrente estende l’impugnazione alla successiva delibera di rettifica e integrazione, nonché al D.M. Salute 14 gennaio 2021, al regolamento regionale n. 9 del 2022 e alla delibera di giunta regionale che ne ha dato attuazione. Chiede l’accertamento dei limiti normativi alla remunerazione, a carico del SSR, delle attività svolte da strutture accreditate in corso d’anno e delle prestazioni RMN del rachide erogate da strutture accreditate nella diversa branca della radiologia tradizionale. Domanda inoltre la condanna della Regione e dell’ASL alla rideterminazione del tetto di spesa e al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni in rito, ritenendo il ricorso e i motivi aggiunti manifestamente infondati e quindi decidibili con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a..
Nel merito, il Tribunale osserva che gli atti impugnati, nella parte in cui fanno rientrare nel sub fondo “apparato muscolo scheletrico” le prestazioni RMN settoriali e a basso campo, sono applicativi del D.M. Salute 14 gennaio 2021, che individua le apparecchiature a risonanza magnetica settoriale. A tale atto di natura regolamentare è stata data attuazione con il regolamento regionale n. 9 del 2022.
Anche assumendo tempestiva l’impugnazione degli atti regolamentari, la censura di illegittimità per contrasto con il D.lgs. n. 502/1992 e con il D.lgs. n. 101/2020 è infondata. Sebbene per l’installazione della singola RMN a basso campo non sia richiesta alcuna autorizzazione, l’erogazione delle relative prestazioni può avvenire solo da parte di strutture già autorizzate, e accreditate se intendono erogare per conto del SSR, nella branca di radiodiagnostica in cui esse rientrano.
Quanto all’assegnazione di fondi per prestazioni RMN con grandi macchine alle strutture neo-accreditate nel corso del 2023, con decorrenza dal mese successivo all’accreditamento, il Tribunale la qualifica come scelta altamente discrezionale e non affetta da irragionevolezza, avendo consentito di ampliare immediatamente l’offerta sul territorio a maggiore copertura del fabbisogno dei distretti.
All’accertata legittimità degli atti consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; le spese di lite sono compensate in ragione dei mutamenti regolamentari intervenuti in materia.
Nota della Redazione
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