Accesso ai documenti e revoca del nulla osta interesse persistente limite esplorativo (TAR Puglia n. 969 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’accesso ai documenti amministrativi non viene meno per la sola conclusione del procedimento, quando la conoscenza degli atti resta funzionale alla tutela, anche risarcitoria, della posizione giuridica del richiedente e al suo diritto di ottenere altri titoli di soggiorno. La pendenza di un’indagine penale a carico di terzi non preclude l’accesso in assenza di una specifica ragione contraria offerta dall’Amministrazione. La domanda di ostensione è tuttavia inammissibile per carattere esplorativo quando il richiedente non indichi atti ulteriori già formati e non esibiti, né offra elementi indiziari seri e concreti della loro esistenza.
Il Fatto
Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta al lavoro stagionale, ha presentato in data 13.01.2025 un’istanza di accesso ai documenti amministrativi al SUI di Foggia, per tutelare i propri interessi in relazione al procedimento di revoca del titolo. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio-rigetto chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.
L’Amministrazione resistente si è costituita e ha rappresentato di aver rilasciato il nulla osta nel settembre 2023, per poi revocarlo dopo aver accertato la non autenticità di un documento relativo all’alloggio; ha aggiunto che la revoca è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che sui fatti sono in corso indagini della Procura della Repubblica. Ha quindi eccepito l’inammissibilità dell’istanza, per tardività, carattere esplorativo e riferimento a un procedimento già concluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni della difesa erariale. L’interesse all’accesso non si esaurisce con la conclusione del procedimento: la conoscenza degli atti resta funzionale a un’eventuale tutela, anche risarcitoria verso terzi, ed è connessa alla posizione giuridica sostanziale del richiedente. Residua in particolare il diritto a presentare domanda per l’ottenimento di altri titoli di soggiorno legale.
La richiesta, sotto questo profilo, ha specificato i documenti istruttori di interesse. La pendenza di un’indagine penale a carico di terzi non preclude, nel caso concreto, l’accesso, in assenza di una specifica ragione offerta sul punto dall’Amministrazione.
Nel merito, il Tribunale dichiara in parte la cessazione della materia del contendere: l’esibizione in giudizio dei documenti da parte dell’Amministrazione ha soddisfatto, almeno parzialmente, l’interesse ostensivo, facendo venir meno l’oggetto della lite su quel punto.
La domanda è invece respinta per la parte residua, in cui il ricorrente ha insistito per l’ostensione di ulteriori atti rimasti non meglio specificati anche all’esito dell’udienza camerale. L’Amministrazione ha prodotto la documentazione del procedimento e il ricorrente non ha fornito alcun elemento indiziario, serio e concreto, dell’esistenza di altri documenti già formati e non esibiti. Per questi profili la richiesta assume carattere esplorativo, anche considerando le PEC esibite nei procedimenti pendenti e oggi definiti, che hanno reso il difensore sostanzialmente edotto degli scambi intercorsi con l’Amministrazione e il datore di lavoro.
In definitiva, il ricorso è in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte respinto nel merito. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’esito complessivo della controversia.
Nota della Redazione
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