Trattamento di quiescenza ANAC: regolazione unilaterale provvisoria in attesa dell’accordo sindacale (Cons. Stato n. 2564 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In difetto dell’accordo con le organizzazioni sindacali prescritto dalla disciplina regolamentare, l’Autorità amministrativa indipendente può adottare in via unilaterale e provvisoria la regolazione delle materie oggetto del mancato accordo. Il principio, espressione dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001, si ricava direttamente dall’art. 97 Cost. e risponde all’esigenza di evitare vuoti normativi e pregiudizi all’azione amministrativa. Il rinvio alla disciplina dell’AGCM impone di mutuarne i criteri, non di replicarne automaticamente le previsioni, restando ferma l’autonomia organizzativa dell’Autorità e le sue specifiche esigenze funzionali. È esclusa pertanto ogni reformatio in peius per il solo fatto che il trattamento previdenziale risulti deteriore rispetto a quello del personale AGCM.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti dell’ANAC, già in servizio alle dipendenze dell’Autorità o di altra amministrazione in data antecedente al 1° gennaio 2001, e dunque destinatari del regime del trattamento di fine servizio. Il trattamento di quiescenza era stato disciplinato in via transitoria dalla delibera ANAC n. 87 del 29 gennaio 2020. Con la successiva delibera n. 599 del 30 dicembre 2024 l’Autorità ha modificato quel regime, introducendo un diritto di opzione tra indennità di fine rapporto e trattamento di fine rapporto integrato da fondo di previdenza complementare.

I dipendenti hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale, con sentenza n. 15767/2025, ha respinto il ricorso. Gli interessati hanno proposto appello, censurando tra l’altro la modifica unilaterale del regime transitorio in assenza dell’accordo sindacale richiesto dall’art. 57 del Regolamento sul personale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale della vicenda: la legittimità della regolazione unilaterale del trattamento di quiescenza adottata dall’Autorità in mancanza dell’intesa con le organizzazioni sindacali. La risposta è positiva, sul rilievo che l’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001 — pur non applicabile direttamente all’ANAC, dotata di regime regolamentare autonomo — enuncia un principio generale ricavabile direttamente dall’art. 97 Cost.. La sua ratio è evitare che il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, consentendo provvedimenti provvisori fino alla sottoscrizione dell’accordo.

Il Collegio verifica in concreto l’esistenza di interlocuzioni finalizzate all’intesa, poiché solo dal fallimento delle trattative perseguite trae legittimazione la regolazione provvisoria. La ricostruzione dei tavoli sindacali — dal gruppo di lavoro del luglio 2019 alla bozza di pre-intesa del dicembre 2019, fino ai confronti del 2024 — dimostra un arco temporale di circa quattro anni senza esito. La scelta unilaterale è quindi corretta, in attesa dell’accordo previsto dall’art. 57 del Regolamento.

La delibera n. 87/2020 non smentisce la conclusione: essa aveva una funzione limitata, circoscritta alla determinazione provvisoria dei criteri per gli accantonamenti, e non può assurgere a fonte di regolazione generale del trattamento di quiescenza. Le censure di difetto di istruttoria e di violazione della buona fede cadono di fronte alla condotta dell’Autorità, che ha ricercato l’intesa senza condotte ostruzionistiche documentate e ha messo a disposizione dei dipendenti i dati utili alla scelta.

Quanto alla pretesa reformatio in peius, il rinvio alla disciplina AGCM impone di mutuarne i criteri, non di replicarne le percentuali. L’autonomia organizzativa dell’ANAC esclude automatismi ed equiparazioni, sicché nessuna previsione imponeva di applicare le medesime misure dell’AGCM. Il Collegio richiama inoltre la coerenza del modello contributivo con i principi di sostenibilità di bilancio degli artt. 81 e 97 Cost., e rileva che il punto 7 della delibera prevede una compensazione per il periodo 2020-2024 idonea a neutralizzare disparità rispetto ai dipendenti già in quiescenza.

Da ultimo, il termine del 30 giugno 2025 per l’esercizio dell’opzione non è illegittimo: l’ANAC ha trasmesso a ciascun dipendente il prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali, così soddisfacendo l’esigenza di chiarezza e ponderatezza della scelta. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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