Rinvio della deliberazione in appello cartolare non richiede comunicazione alle parti (Cass. pen. Sez. VII n. 36990 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio penale di appello definito con trattazione cartolare, l’eventuale rinvio della deliberazione della sentenza non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già formulato le rispettive conclusioni con il deposito dei propri scritti difensivi. Il principio, affermato durante la disciplina emergenziale pandemica, è operante ogniqualvolta sia fissata la trattazione cartolare e non sia stata ritualmente richiesta la trattazione orale. La parte civile che, nel giudizio di legittimità, si limiti a chiedere il rigetto dell’impugnazione, senza contrastare specificamente i motivi, non fornisce alcun contributo alla decisione e non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 19 gennaio 2015, ha parzialmente riformato quest’ultima: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione del reato di violenza privata, confermando peraltro le statuizioni civili in favore della parte civile.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato l’omessa notificazione dei rinvii del processo di appello sino all’udienza del 4 febbraio 2025, dall’altro la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile. La questione centrale attiene alla comunicazione degli spostamenti della deliberazione nella trattazione cartolare e al diritto della parte civile alle spese di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti ammettono la rituale notificazione del decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione cartolare del 28 aprile 2023, ma lamentano la mancata notificazione dei successivi rinvii fino all’udienza del 4 febbraio 2025, in cui fu emesso e notificato il dispositivo di secondo grado.
La Corte richiama il principio espresso da Sez. V n. 13428 del 22/02/2022, dep. 07/04/2022, Chiarelli, Rv. 282870: nel giudizio di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l’eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti.
Il medesimo principio è ritenuto operante nel caso concreto, in cui era stata fissata l’udienza per la trattazione cartolare e non vi era stata richiesta di trattazione orale. L’omessa comunicazione dei rinvii interni non integra dunque alcuna nullità.
Il secondo motivo è inammissibile: prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alle spese di legittimità in favore della parte civile, la Corte ne esclude la liquidazione: la parte civile non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione. Sul punto richiama Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886.
Nota della Redazione
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