Detenzione di segni distintivi e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 37007 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 497-ter cod. pen., la mera detenzione di segni distintivi integra la fattispecie incriminatrice, non essendo richiesta la loro utilizzazione, sicché è manifestamente infondata la tesi dell’inoffensività. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. Non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 01.04.2025, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 1 dicembre 2020, che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha sostenuto l’inoffensività della mera detenzione dei segni distintivi; con il secondo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente assumeva l’inoffensività della condotta di mera detenzione dei segni distintivi. Il Collegio lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando le ragioni già espresse dalla Corte di merito. La fattispecie dell’art. 497-ter cod. pen. non richiede infatti l’utilizzazione del segno, essendo sufficiente la detenzione.

Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti.

Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269. Ha inoltre precisato, sulla scorta di Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899, che nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Nel caso di specie, la Corte di merito aveva specificamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato. Il secondo motivo è stato pertanto giudicato manifestamente infondato.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma fissata in euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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