Tremonti Ambiente e dichiarazione integrativa oltre il termine: spetta ora per allora (Cass. civ. Sez. V n. 26537 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, nella versione antecedente alla modifica del 2016, è circoscritto ai soli fini dell’utilizzabilità in compensazione del credito risultante dalla rettifica. Il contribuente può opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine decadenziale. Il principio di generale emendabilità della dichiarazione opera pienamente quando la dichiarazione costituisce mera dichiarazione di scienza, dovendosi escludere ogni assoggettamento a tributi più gravosi di quelli previsti per legge in contrasto con l’art. 53 Cost. In tema di Tremonti Ambiente, la mancata fruizione immediata del beneficio non è imputabile a scelta discrezionale del contribuente, ma all’incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni, risolta solo con l’art. 19 d.m. 5 luglio 2012.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto il proprio appello avverso la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per l’anno di imposta 2014.
La società aveva beneficiato della detassazione degli investimenti ambientali eseguiti nel 2011 mediante dichiarazioni integrative depositate nel giugno 2015 per gli anni 2011, 2012 e 2013. L’Ufficio riteneva che tali dichiarazioni fossero tardive rispetto al termine dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e che il credito non potesse essere riconosciuto, dovendosi seguire la via del rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973. La questione arriva così davanti alla Corte.
La Motivazione della Corte
Il collegio giudica infondato l’unico motivo, prospettato per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 6 legge n. 388/2000. La Corte richiama i principi già espressi in fattispecie sovrapponibili, ai quali intende assicurare continuità, segnatamente le pronunce Cass. n. 9007/2025 e Cass. n. 8205/2025.
Ricostruito il quadro normativo, il collegio ribadisce che il principio di generale emendabilità della dichiarazione trova applicazione piena quando la dichiarazione abbia carattere di mera dichiarazione di scienza. In tale ipotesi il contribuente è ammesso a correggere errori che espongano al pagamento di tributi maggiori del dovuto, in coerenza con il principio di capacità contributiva.
Il limite temporale del comma 8-bis viene quindi riletto in senso restrittivo: esso resta circoscritto all’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, del credito risultante dalla rettifica. Resta ferma la possibilità di opporre in contenzioso gli errori incidenti sull’obbligazione tributaria, secondo la linea già tracciata da Cass. n. 373/2016 e da Cass. n. 30796/2018.
Con specifico riguardo alla Tremonti Ambiente, la Corte esclude che il ritardo nell’accesso al beneficio sia frutto di una scelta del contribuente. L’incertezza interpretativa sulla cumulabilità delle agevolazioni è stata risolta solo con l’art. 19 d.m. 5 luglio 2012; anche la risoluzione n. 58/E del 2016 ha ammesso il beneficio “ora per allora” tramite dichiarazione integrativa.
Il ricorso è dunque respinto, con conferma della decisione di merito. Le spese seguono la soccombenza. Non si fa luogo all’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’Amministrazione finanziaria è esentata mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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