Prescrizione BFP scaduti non impedita da mancata consegna foglio informativo (ABF Collegio di Palermo n. 2123 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione di un buono fruttifero postale non impedisce all’intermediario di eccepire, quando ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso. Resta salva la possibilità di far valere l’omissione sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento, purché vi sia una domanda in tal senso e ne ricorrano le condizioni. Ai fini della competenza temporale dell’ABF rileva la causa petendi: la contestazione dell’esigibilità del credito e della prescrizione attiene allo svolgimento del rapporto, anche se questo è sorto prima del limite temporale di competenza dell’Arbitro. I buoni fruttiferi postali, in quanto incedibili e non negoziabili, non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari, con conseguente competenza per materia dell’Arbitro.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto in data 12/12/1997 un BFP della serie “AG” del valore nominale di £ 500.000. Alla richiesta di rimborso, l’intermediario aveva opposto l’intervenuta prescrizione del titolo. Il ricorrente ha contestato che al momento dell’acquisto non era stato consegnato il foglio informativo, da cui si sarebbe potuta ricavare la scadenza del buono e il relativo termine di prescrizione, e ha aggiunto che gli addetti alla filiale lo avrebbero invitato a prolungare la detenzione del titolo in vista di una maggiore redditività. Ha inoltre richiamato una sanzione irrogata dall’Autorità antitrust per l’omessa informativa ai consumatori.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro e, nel merito, ha sostenuto che il titolo, sottoscritto nel 1997 e con durata massima di diciassette anni, era ormai prescritto. Il ricorso è stato proposto dopo l’esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all’intermediario.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza temporale, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, si afferma che essa sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati. L’eccezione di prescrizione costituisce una vicenda successiva alla stipula e inerente allo svolgimento del rapporto, anche se questo è sorto prima del limite temporale previsto.
Quanto alla competenza per materia, il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi territoriali e la decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento: i buoni fruttiferi postali, essendo incedibili e non negoziabili sul mercato monetario, non sono qualificabili come strumenti finanziari né, di riflesso, come prodotti finanziari. L’art. 1, lett. u), T.U.F. esclude espressamente i depositi postali da tale qualifica.
Nel merito, la questione centrale è il dies a quo della prescrizione. Il buono indica la dicitura “a termine” e la serie “AG”, ma non la data di scadenza. Secondo l’orientamento dei Collegi territoriali, il titolo sottoscritto il 12/12/1997 è scaduto il 12/12/2014, con decorrenza da quella data del termine decennale di prescrizione, scaduto il 12/12/2024. Poiché la prima richiesta di rimborso risulta del 9/5/2025, il diritto era già prescritto e correttamente l’intermediario ha rifiutato il pagamento.
Sulla mancata consegna del foglio informativo, il Collegio richiama la decisione n. 17814/2019: l’omissione non impedisce di eccepire la prescrizione, ferma restando la possibilità, in presenza di idonea domanda, di stigmatizzare la condotta dell’intermediario sul piano della responsabilità precontrattuale o dell’inadempimento. La richiamata decisione n. 11113/2025, che amplia la competenza temporale quando la violazione delle regole di condotta rileva per tutto il rapporto, non giova al ricorrente: nel caso concreto la censura è inammissibile per il tempo trascorso dalla prescrizione e per l’assenza di una domanda risarcitoria. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.