Prelievo in contanti oltre soglia e antiriciclaggio: difetto di competenza dell’ABF (ABF Collegio di Palermo n. 1342 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni che investono l’interpretazione e l’applicazione della normativa antiriciclaggio esulano dall’ambito oggettivo di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario. Si tratta infatti di disciplina di matrice pubblicistica, presidiata da autorità e da un impianto sanzionatorio propri, sottratta al sindacato dell’Arbitro. La circostanza che il ricorso riguardi la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza, ove il ricorrente lamenti la scorrettezza del comportamento dell’intermediario nel darvi attuazione. Quando invece la causa petendi consista nella pretesa di una diversa lettura del limite ai trasferimenti in contanti e della nozione di trasferimento tra soggetti diversi, l’Arbitro deve dichiarare il ricorso inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, ha chiesto di prelevare l’intero saldo, superiore a € 200.000,00, per custodirlo personalmente, cautelarsi rispetto a un eventuale conflitto bellico e fronteggiare le spese di prima necessità. L’intermediario ha negato il prelievo in contanti, pur riconoscendo l’assenza di vincoli ostativi, ritenendo che l’operazione dovesse avvenire mediante strumenti tracciabili. La somma era stata accreditata nel 2013 a titolo di risarcimento per un sinistro stradale.
Il ricorrente ha contestato il diniego davanti all’Arbitro, sostenendo la liceità della provenienza dei fondi e l’avvenuto espletamento dei controlli antiriciclaggio. Ha inoltre eccepito che la banca possa solo segnalare all’Unità di Informazione Finanziaria le operazioni sospette, senza sostituirsi a essa nel bloccare il prelievo. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione della propria competenza per materia. Le difese delle parti hanno reso evidente che l’oggetto del ricorso verte sulla legittimità del comportamento della banca nell’interpretare e applicare la normativa antiriciclaggio, ed è su tale base che il prelievo è stato rifiutato.
Le censure riconducibili alla lettura della normativa antiriciclaggio e all’adempimento dei relativi doveri esulano dall’ambito oggettivo di competenza dell’Arbitro. Si tratta di disciplina di matrice pubblicistica, che individua autorità preposte alla valutazione delle violazioni e un autonomo impianto sanzionatorio, con la conseguenza che la materia è insindacabile davanti all’ABF. Il Collegio richiama sul punto le decisioni del Collegio di Bari n. 943 del 2023, n. 1239 del 2023 e n. 15295 del 2022.
Il Collegio richiama poi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11070/2023, secondo cui il fatto che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’Arbitro, ove sia contestata la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario per dare attuazione a tale normativa.
Nel caso concreto, però, il ricorrente non ha lamentato la violazione dei canoni di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. per mancanza di motivazione o per adempimenti irragionevoli. Ha contestato direttamente l’interpretazione del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, la lettura della disciplina che impedirebbe di prelevare in contanti una cifra superiore al limite di € 4.999,99 in vigore dal 1° gennaio 2023. Il punto controverso attiene alla qualificazione del prelievo dal proprio conto come trasferimento di denaro tra soggetti diversi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 231/2007.
Dinanzi a tale causa petendi l’Arbitro non può pronunciarsi: non si verte più sul diligente e corretto svolgimento dei servizi bancari, ma sulla corretta interpretazione della norma antiriciclaggio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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