Truffa del falso operatore e bonifici disposti dal correntista (ABF Collegio di Palermo n. 3650 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dall’utilizzatore, ancorché indotte da un raggiro di terzi, non integrano l’ipotesi delle operazioni non autorizzate disciplinata dal d.lgs. n. 11/2010, perché avvengono mediante corretta autenticazione e con il consenso del titolare. Il perimetro della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento presuppone un utilizzo indebito dello strumento, non l’esecuzione di ordini legittimamente impartiti. Il dovere di diligenza dell’utilizzatore e la verifica dei canali di contatto restano, in questi casi, interamente a carico del cliente. Il conseguente pregiudizio non è imputabile all’intermediario secondo la disciplina degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 11/2010.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un SMS, proveniente da un’utenza non riconducibile al proprio intermediario, che segnalava una richiesta di pagamento di euro 1.950,00 e indicava un recapito da contattare per il blocco. Chiamato quel numero, un presunto operatore lo informava di verifiche dei Carabinieri su presunte operazioni anomale compiute da personale della sua filiale e lo invitava a eseguire un bonifico per bloccare la frode.

In stato di forte agitazione e convinto che il conto fosse stato violato, il ricorrente si recava in filiale e, seguendo le istruzioni del truffatore con cui era ancora in contatto telefonico, chiedeva l’esecuzione di due bonifici per complessivi euro 9.300,00, con contestuale innalzamento dei limiti di operatività a euro 20.000,00. Se ne rendeva conto solo il giorno successivo. L’intermediario, costituitosi, eccepiva che le operazioni erano state disposte e autorizzate dal cliente e che il comportamento era connotato da colpa grave.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la disciplina dell’uso fraudolento dei sistemi di pagamento e del dovere di diligenza dell’utilizzatore. Vengono in rilievo gli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 11/2010: il primo impone all’utilizzatore di usare lo strumento secondo il contratto quadro e di comunicare senza indugio smarrimento, furto o uso non autorizzato; il secondo disciplina la responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato e la limita, salvo dolo o colpa grave, all’importo di euro 150 in caso di furto o smarrimento.

La questione giuridica centrale è quindi di qualificazione: stabilire se i bonifici oggetto di contestazione appartengano alla categoria delle transazioni non autorizzate oppure costituiscano ordini legittimamente impartiti dal titolare del conto. Il Collegio scioglie il dubbio sul piano fattuale, sulla base della documentazione in atti e, in particolare, delle dichiarazioni confessorie del ricorrente.

Da tali elementi risulta che il ricorrente ha personalmente effettuato le operazioni contestate in sportello, prestando il proprio consenso alla loro esecuzione, che è dunque avvenuta mediante corretta autenticazione. La circostanza che la volontà sia stata carpita da un raggiro di terzi non trasforma l’operazione in un utilizzo indebito dello strumento di pagamento: il consenso, pur viziato nella sua formazione, è comunque provenuto dal titolare.

Il Collegio richiama sul punto una linea interpretativa consolidata (ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021, ABF Milano n. 13553/2021) e conclude che le disposizioni invocate dal ricorrente non trovano applicazione. Le operazioni non rientrano tra le transazioni non autorizzate, con la conseguenza che la tutela dell’art. 12 non può essere attivata e che il rischio del raggiro resta sul cliente.

Il ricorso è pertanto rigettato. La decisione lascia sullo sfondo, senza deciderlo, il tema dei presidi antifrode che l’intermediario avrebbe dovuto attivare in sede di sportello: la qualificazione delle operazioni come autorizzate assorbe ogni ulteriore valutazione sulla condotta della banca e sull’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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