Irresponsabilità del PSP del beneficiario per bonifico istantaneo disposto per truffa (ABF Collegio di Torino n. 673 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di pagamento eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dal cliente si considera correttamente eseguito quanto al beneficiario e al conto riconducibile all’IBAN. La limitazione di responsabilità dell’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 opera anche nei confronti del PSP del beneficiario e non del solo PSP del pagatore. Il dovere di verificare la corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, introdotto dall’art. 5-quater del Regolamento UE n. 2024/886, è esigibile solo dal termine di conformazione del 9 ottobre 2025, fissato dal comma 9 della stessa fonte. La domanda nuova proposta dal cliente per la prima volta nella memoria di replica è inammissibile, perché le Disposizioni ABF consentono la replica ma precludono l’ampliamento della domanda iniziale.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata contattata da un sedicente operatore dell’ufficio antifrode dell’intermediario B e, poi, da un numero fisso riconducibile alla filiale, con un interlocutore qualificatosi come direttore. Seguiva una terza chiamata, proveniente da un’utenza presentata come appartenente alla Polizia Postale, con l’invito a disporre un bonifico istantaneo di € 12.000,00 verso un conto asseritamente a lei intestato, con rassicurazione sul successivo riaccredito.

La ricorrente si recava allo sportello dell’intermediario B ed eseguiva personalmente il bonifico. Chiedeva la verifica dell’intestazione dell’IBAN, ma l’operatore rispondeva di non poterla effettuare. Accortasi della truffa, presentava denuncia e reclamo; le somme erano già state prelevate dal titolare del conto di destinazione, acceso presso l’intermediario A. Il ricorso chiede l’accertamento della responsabilità di entrambi gli intermediari per omessa verifica del beneficiario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nell’ambito di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 e nel regime temporale dell’art. 5-quater del Regolamento UE n. 2024/886. Gli intermediari eccepivano che alla data dell’operazione, il 24 gennaio 2025, l’obbligo di verifica del beneficiario non era ancora esigibile, essendo il termine di conformazione fissato al 9 ottobre 2025.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017, che ha esteso la limitazione di responsabilità dell’art. 24 anche al PSP del beneficiario. Nel medesimo senso cita la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 marzo 2019, causa C-245/18, secondo cui l’art. 74, par. 2, della direttiva 2007/64 si applica sia al prestatore del pagatore sia a quello del beneficiario. La decisione n. 6886/2022 del Collegio di Coordinamento ha confermato l’orientamento anche dopo la modifica del 2017, e l’Arbitro torinese segnala di essersi già uniformato con le decisioni n. 3869/2025 e n. 8556/2025.

Su questa base, l’operazione risulta eseguita conformemente all’identificativo unico fornito dalla cliente, con conseguente irresponsabilità del PSP del beneficiario per la discordanza tra IBAN e nominativo. Parimenti non è imputabile all’intermediario B la mancata attivazione del presidio di verifica del beneficiario, non ancora obbligatorio alla data dei fatti.

Il Collegio esamina poi la domanda proposta per la prima volta in sede di replica, con cui la ricorrente contestava all’intermediario A l’anomalia dell’operazione per il suo elevato valore rispetto agli altri accrediti e per la causale indicata. Le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF, entro il termine di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, consentono al cliente la memoria di replica ma precludono l’ampliamento della domanda iniziale. La domanda è quindi inammissibile.

Il ricorso non è pertanto accolto. Restano assorbite le ulteriori difese degli intermediari, compresa la richiesta subordinata di quantificazione ai sensi dell’art. 1227 c.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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