Ricorso ABF inammissibile per mancato reclamo preventivo e difetto di allegazione documentale (ABF Collegio di Palermo n. 3652 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, il cui mancato adempimento comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La prova dell’invio del reclamo non è integrata dalla produzione di una nota-pec indirizzata a un recapito disconosciuto dal destinatario e priva di ricevuta di consegna. È altresì inammissibile il ricorso privo della documentazione su cui si fondano le domande, poiché la decisione è assunta sulla base della documentazione prodotta dalle parti nell’ambito dell’istruttoria. La circostanza che la documentazione sia già in possesso dell’intermediario non esonera il ricorrente dall’onere di allegarla.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato in data 01/07/2025 un finanziamento contestualmente alla conclusione di un contratto per l’acquisto di un’autovettura, con consegna prevista per il 31/07/2025. Non rispettato il termine, costituiva in mora il venditore e, all’esito negativo della diffida, notificava all’intermediario un atto di diffida con contestuale richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125 quinquies TUB. Chiedeva quindi la restituzione di € 2.500,00 versati a titolo di caparra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e il risarcimento dei danni.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione del reclamo preventivo e per la mancata allegazione della documentazione probatoria. Nel merito rilevava che il contratto di finanziamento non si sarebbe mai perfezionato e che le somme erano state corrisposte al venditore, eventuale destinatario della domanda restitutoria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari, ribadendo che le Disposizioni ABF, al paragrafo 1 della sezione VI, stabiliscono espressamente che il ricorso è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario. Il mancato adempimento di tale onere comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nel caso concreto l’eccezione è fondata. La ricorrente ha prodotto una nota-pec, ma l’indirizzo di destinazione è stato espressamente disconosciuto dall’intermediario e non è stata prodotta la prova della consegna del messaggio. Il Collegio esclude quindi che il reclamo sia stato portato a conoscenza del destinatario.
A un secondo e autonomo profilo di inammissibilità il Collegio perviene esaminando il difetto di allegazione della documentazione richiamata in ricorso. La circostanza è confermata dalla stessa ricorrente, la quale in sede di repliche ha dichiarato di non aver provveduto alla produzione perché la documentazione sarebbe stata già trasmessa all’intermediario e quindi a sua conoscenza.
Il Collegio richiama sul punto il paragrafo 3 della sezione VI delle Disposizioni ABF, secondo cui la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione prodotta dalle parti nell’ambito dell’istruttoria. Ne deriva l’inammissibilità di un ricorso privo della documentazione su cui si fondano le richieste formulate: l’onere di allegazione non è sostituito dalla asserita conoscenza che la controparte abbia dei documenti.
Il Collegio anticipa infine un giudizio di apparente infondatezza nel merito della domanda, escludendo che l’inadempimento del venditore possa comportare un obbligo risarcitorio a carico dell’intermediario che dichiari il mancato perfezionamento del finanziamento destinato al pagamento del prezzo della vendita. Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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