Credito collegato, risoluzione per inadempimento del fornitore e onere della prova (ABF Collegio di Bologna n. 922 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB il consumatore che domanda la risoluzione del contratto di credito collegato deve provare, con idonea documentazione, l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. e la preventiva costituzione in mora del fornitore medesimo. La dichiarazione di fallimento del fornitore non dimostra di per sé né l’inadempimento né la sua gravità. L’Arbitro valuta l’inadempimento incidenter tantum sulla sola base della documentazione acquisita, senza consulenze tecniche. È inammissibile la domanda di cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi proposta per la prima volta in sede di repliche, e in difetto assoluto di prova della segnalazione la domanda di cancellazione va rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava nel novembre 2019 un contratto di finanziamento finalizzato a cure odontoiatriche, iniziando a pagare le rate nel gennaio 2020. Sospendeva poi i pagamenti deducendo l’inadempimento del fornitore, che aveva chiuso il centro dentistico e che nell’ottobre 2020 era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Milano. Nel maggio 2023 l’intermediario segnalava il nominativo a sofferenza nella Centrale Rischi.
Il ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto ex art. 125-quinquies TUB, il rimborso delle rate versate, la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’intermediario eccepiva la cessazione della materia del contendere per una riduzione del debito residuo di € 500,00 e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti di legge e la carenza di prova documentale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce i tre presupposti dell’art. 125-quinquies TUB: l’esistenza di un contratto di credito collegato, la preventiva costituzione in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. Il primo requisito è pacifico, essendo il finanziamento destinato a spese per cure specialistiche secondo la definizione dell’art. 121 TUB, comma 1, lett. d).
Sul secondo requisito il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato copia della costituzione in mora, né prima né dopo il fallimento. Sul terzo, richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 12645 del 17/05/2021, secondo cui incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza, valutabile dall’Arbitro incidenter tantum sulle risultanze acquisite.
Il Collegio richiama anche la Cass. n. 8063/2001 sull’apprezzabilità concreta del peso dell’inadempimento e ribadisce che esso deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione, senza analisi tecniche o consulenze. Nella specie manca il preventivo e la documentazione sulle cure pattuite, eseguite e non eseguite: gli elementi offerti non consentono la delibazione richiesta. Il ricorso sul punto è quindi rigettato.
Quanto alla Centrale Rischi, il ricorrente non ha allegato la visura dell’archivio della Banca d’Italia, limitandosi a produrre una visura CRIF. La censura sulla carenza del preavviso di segnalazione compare solo in repliche e integra una domanda nuova, inammissibile secondo il costante orientamento dei Collegi (Bologna n. 6554/21 e n. 2643/23). In difetto assoluto di prova della segnalazione, la domanda di cancellazione non può essere accolta (Bologna n. 3911/2022 e n. 13474/2019; Bari n. 13217/2020), restando assorbite le ulteriori domande.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore