Cessione del quinto sospensione rinvio pregiudiziale legittimazione passiva intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 915 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Disposizioni ABF non prevedono la sospensione del procedimento in pendenza di un rinvio pregiudiziale disposto dal giudice ordinario sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE, sicché la richiesta dell’intermediario va rigettata. Nel rimborso anticipato del finanziamento il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico, comprese le provvigioni dell’intermediario del credito, senza che rilevi la destinazione finale dell’importo versato. Il concedente è pertanto legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione di tali provvigioni, purché sia a conoscenza dei costi. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 resta applicabile l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipula, come integrato dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021.
Il Fatto
Il ricorrente ha stipulato nel 2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto in via anticipata nel dicembre 2020, in corrispondenza della 48ª rata sulle 120 previste. Ha chiesto all’ABF il rimborso delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione e delle provvigioni all’intermediario del credito non maturate, per complessivi euro 776,22, oltre interessi, la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione e la rifusione delle spese di assistenza difensiva.
L’intermediario ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia adita in via pregiudiziale dal Giudice di Pace di Palermo, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva per le provvigioni destinate a un terzo e, nel merito, ha sostenuto di aver già corrisposto quanto dovuto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto le due questioni preliminari. Quanto alla sospensione, le Disposizioni ABF non contemplano alcuna ipotesi di arresto del procedimento per rinvio pregiudiziale; l’orientamento condiviso dai Collegi è dunque nel senso che la sospensione non possa essere disposta. Il richiamo alle decisioni di Bologna, Torino, Bari, Napoli, Palermo e Milano conferma la continuità di tale indirizzo.
Sul difetto di legittimazione passiva, il Collegio ricorda che secondo il consolidato orientamento arbitrale non assume rilievo la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente. Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, dei quali il soggetto concedente sia a conoscenza, come emerge dall’art. 3, lett. g), direttiva 2008/48/CE. L’eccezione è quindi rigettata.
Nel merito, la controversia riguarda il diritto alla restituzione di parte dei costi per effetto dell’estinzione anticipata. Dall’art. 125-sexies TUB deriva il diritto del finanziato alla riduzione del costo totale del credito, pari all’importo di interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto. Ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, che richiama le disposizioni del TUB vigenti alla data della sottoscrizione.
Il Collegio richiama il principio di diritto del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front; il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale, è determinato in via integrativa secondo equità, mentre per i costi recurring valgono gli orientamenti consolidati. Le commissioni di attivazione e le provvigioni dell’intermediario sono qualificate come up front; le commissioni di gestione erano già state in parte rimborsate.
Il Collegio riconosce quindi euro 394,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, qualificati come obbligazione restitutoria e non risarcitoria. Rigetta invece la domanda sulle spese di assistenza difensiva, per difetto di prova dei presupposti, e le ulteriori pretese: manca la prova dell’addebito delle quote successive all’estinzione; quanto all’indennizzo di estinzione anticipata, il ricorrente non ha allegato e dimostrato l’assenza di oggettiva giustificazione, come richiesto dal Collegio di Coordinamento n. 5909/2020. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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