Truffa del falso venditore e bonifico del cliente escludono responsabilità del PSP (ABF Collegio di Milano n. 141 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene pertanto in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e al d.lgs. n. 11/2010, né l’intermediario è tenuto alla prova dell’autenticazione o risponde a titolo oggettivo. Resta ipotizzabile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, ove dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode, come nei casi di indisponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode in corso o mancato rilievo di indici di frode.
Il Fatto
La ricorrente, per acquistare un’automobile, disponeva in favore di un sedicente venditore un bonifico di € 9.350,00. Alla data pattuita per la consegna si avvedeva di essere stata vittima di una truffa e contattava l’intermediario, che le riferiva della non necessità del modulo di disconoscimento e richiamava il bonifico, invitandola a ritelefonare il giorno seguente. Nel fine settimana il servizio clienti risultava raggiungibile solo tramite risponditore automatico; la settimana successiva un altro operatore le chiedeva il modulo di disconoscimento, inoltrato via email senza esito.
Respinto il reclamo, la cliente adiva l’Arbitro chiedendo il rimborso della somma e lamentando il mancato intervento tempestivo dell’intermediario, che a suo dire avrebbe potuto bloccare il conto dopo una verifica sul beneficiario, oltre all’assenza di modalità di comunicazione idonee. L’intermediario eccepiva che l’operazione era stata disposta personalmente dalla cliente, con corretto inserimento delle credenziali, e che la procedura di recall era stata avviata ma declinata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva che è pacifico come l’operazione sia stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. Su questa base richiama l’orientamento dei Collegi: quando l’operazione è posta in essere per intero dal pagatore, l’operazione è autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate.
Da ciò consegue che il Collegio non procede alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni contestate ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. L’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile a suo carico una responsabilità oggettiva.
Il Collegio precisa tuttavia che, secondo lo stesso orientamento, resta ipotizzabile una responsabilità concorrente del PSP secondo le norme di diritto comune, qualora dalla documentazione in atti emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode. Indica tre evenienze esemplificative: la mancata disponibilità, anche temporanea, del numero verde, che impedisca all’utente di accertare in via preliminare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il pagatore si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia stato indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti.
Calando tali criteri nel caso concreto, il Collegio esamina la doglianza sul non intervento tempestivo e sull’assenza di canali informativi adeguati, in particolare la rassicurazione ricevuta al primo contatto circa l’esito positivo del recall, poi smentita da un altro operatore. Sul punto l’intermediario documenta di aver avviato la procedura di richiamo su esplicita richiesta della cliente il 10.11.2023, richiesta poi declinata. Il Collegio ritiene pertanto non sussistere responsabilità dell’intermediario neppure in termini di concorso e respinge il ricorso.
Nota della Redazione
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