Vishing e bonifico disposto dal cliente escludono obbligo di blocco della banca (ABF Collegio di Milano n. 5161 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata, anche se il cliente ha agito vittima di un raggiro telefonico. Non trovano quindi applicazione il regime delle operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e al D.lgs. n. 11/2010. La circostanza che l’operazione sia stata disposta personalmente dal cliente esclude che in capo all’intermediario sorga un obbligo di protezione consistente nell’interdizione del compimento dell’operazione medesima. L’obbligo di verifica del beneficiario (Verification of Payee) introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 opera solo a partire dal 9 ottobre 2025 e non riguarda i pagamenti anteriori.
Il Fatto
Il ricorrente espone di essere stato vittima, il 5 giugno 2025, di una truffa telefonica (vishing): riceveva una chiamata da un numero coincidente con quello della banca e un sedicente operatore antifrode lo convinceva a recarsi in filiale e a disporre un bonifico di euro 14.200,00 per “mettere al sicuro” i risparmi a fronte di asserite operazioni sospette sul conto.
Trascorsa circa un’ora e mezza, il cliente si avvedeva della truffa e tornava in banca chiedendo il blocco o il richiamo dell’operazione. L’intermediario riferiva che il bonifico non era più revocabile, ma documentava l’avvio della procedura di richiamo e il suo esito negativo. Il ricorrente domanda il rimborso della somma oltre interessi legali, il rimborso delle spese della procedura e la produzione della documentazione integrale dell’operazione. La banca chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. È pacifico che il bonifico è stato eseguito direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento allo sportello seguendo le istruzioni del frodatore. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Ne consegue l’inapplicabilità del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla PSD2 e dal D.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio esamina poi i tre profili di contestazione. Quanto all’asserita mancanza di verifiche sul conto beneficiario, osserva che la Verification of Payee introdotta dal Regolamento (UE) 2024/886 non si applica al caso concreto: l’obbligo per gli intermediari di predisporre tale meccanismo ha efficacia dal 9 ottobre 2025, mentre il pagamento è stato eseguito il 5 giugno 2025.
Sul secondo profilo, relativo all’incoerenza dell’operazione rispetto al profilo del cliente, il Collegio rileva che la circostanza dell’esecuzione personale del bonifico esclude in capo all’intermediario un obbligo di protezione che si estrinsechi nell’interdizione dell’operazione. Il ricorrente, peraltro, non ha prodotto evidenze sulla pregressa situazione e movimentazione del conto, dalle quali desumere le abitudini di spesa e la normale operatività del cliente.
Quanto al terzo profilo, il recall, l’intermediario ha documentato l’avvio della procedura il giorno stesso dell’operazione contestata e l’esito negativo della stessa. Il Collegio, pertanto, non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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