Risarcimento del danno da illegittima sospensione di finanziamento e rimborso integrale (ABF Collegio di Bari n. 1379 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta dell’intermediario che sospenda illegittimamente un contratto di finanziamento e richieda la decadenza delle polizze assicurative collegate, in assenza di inadempimento del cliente, è illegittima. Il risarcimento del danno non ha finalità punitive e non consegue alla sola illegittimità della condotta: spetta al ricorrente provare le conseguenze pregiudizievoli, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. I pregiudizi consistenti in disagi, fastidi e insoddisfazioni della vita quotidiana non sono meritevoli di tutela risarcitoria. Ove l’importo richiesto a titolo di danno risulti comunque coperto dal beneficio economico irrevocabilmente riconosciuto dall’intermediario, la pretesa risarcitoria è integralmente soddisfatta ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento per coprire i premi di tre polizze assicurative collegate a un’autovettura. Lamenta che l’intermediario, in data 4 giugno 2025, avesse chiuso anticipatamente e senza autorizzazione il finanziamento, facendo cessare le coperture. Espone di essere rimasto nell’incertezza sulla validità delle garanzie fino al 2 settembre 2025 e di avere limitato l’uso del veicolo.

Chiede l’accertamento dell’illegittimità della chiusura anticipata, la regolarizzazione della posizione contrattuale, un indennizzo di Euro 1.820,00 e ogni altra misura opportuna. L’intermediario ammette l’errore, riattiva il piano di ammortamento, conferma la continuità delle coperture, rinuncia al credito residuo e rimborsa le spese del ricorso, eccependo la cessata materia del contendere e l’assenza di prova del danno.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accerta l’illegittimità della condotta dell’intermediario. Questi ha ammesso di avere erroneamente sospeso gli addebiti SEPA e di avere trasmesso alle compagnie la richiesta di decadenza delle polizze, pur in assenza di inadempimento del ricorrente. Ha inoltre riscontrato il reclamo solo in data 3 ottobre 2025, dopo la presentazione del ricorso.

Sul danno, il Collegio richiama il principio per cui il risarcimento non ha finalità punitive, restando indifferente la valutazione della condotta del responsabile rispetto all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso (Cass. nn. 1781/2012 e 1183/2007). L’illegittimità non è dunque di per sé sufficiente a fondare un credito risarcitorio (Collegio di coordinamento n. 3500/2012): il ricorrente deve provare le conseguenze pregiudizievoli, anche con presunzioni semplici (Collegio di coordinamento n. 1642/2019; Collegio di Roma n. 8359/2025).

Quanto al danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità esclude la tutela risarcitoria per disagi, fastidi, disappunti e ansie della vita quotidiana (Cass. SS.UU. n. 26972/2008; Cass. nn. 24643/2021 e 13370/2018). Il Collegio rileva che il ricorrente non ha fornito prova né dell’an né del quantum del danno, limitandosi ad allegarne la sussistenza.

In ogni caso, la pretesa di Euro 1.820,00 risulta ampiamente soddisfatta dall’impegno irrevocabile dell’intermediario a non richiedere il credito residuo del finanziamento, di importo superiore al doppio della somma richiesta, mantenendo attive le polizze fino alla scadenza. Tale offerta assolve integralmente alla funzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., compensando la perdita quantificata dal ricorrente.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso, accertando l’illegittimità della condotta e disponendo il versamento del contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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