Contratto di fideiussione a valle di intesa antitrust: la nullità parziale della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. determina la decadenza della banca (Cass. civ. Sez. 1 n. 13012 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti. Tale nullità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c. La declaratoria di nullità della clausola derogatoria del termine di cui all’art. 1957 c.c. fa rivivere la decadenza semestrale, con la conseguenza che la banca che abbia agito in via monitoria oltre il termine perde il diritto di far valere la garanzia.
Il Fatto
Una società in qualità di debitrice principale e tre persone fisiche in qualità di fideiussori proponevano opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore di un istituto di credito per il saldo debitore di un conto corrente e le rate scadute di un mutuo. Nel giudizio di appello, riassunto dopo l’interruzione per il fallimento della società debitrice, i fideiussori eccepivano la nullità delle clausole della garanzia per violazione della normativa antitrust, in quanto conformi al modulo ABI, e la conseguente decadenza della banca dal diritto di agire nei loro confronti per il decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c. La Corte di appello di Firenze accoglieva l’eccezione, dichiarando la nullità parziale della fideiussione e revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione la società cessionaria del credito proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla presunta validità dei contratti “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale e sulla derogabilità del termine previsto dall’art. 1957 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, reputandoli infondati alla luce dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021. Quanto alla deducibilità della nullità in appello, il Collegio ha precisato che la nullità parziale della fideiussione dipendente da un’intesa restrittiva “a monte” costituisce un’eccezione “in senso lato”, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, quale espressione di una tutela reale necessaria a garantire l’effettività della normativa antitrust. Tale rilevabilità è condizionata alla produzione del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, che non può essere considerato fatto notorio ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c.
Nel merito, la pronuncia ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui la riproduzione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI nelle fideiussioni integra una nullità parziale, “limitata – appunto – a tali clausole”. La scelta della tutela reale, disgiunta da quella meramente risarcitoria, è funzionale alla realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust e risulta proporzionata, atteso che la nullità parziale salvaguarda il principio di conservazione del negozio, mantenendo in vita la garanzia ove la banca non dimostri, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., che non avrebbe concluso il contratto senza le clausole colpite.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto evidente la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., con la conseguente reviviscenza del termine semestrale per l’escussione dei garanti. La banca, avendo diffidato la società debitrice e i fideiussori nel 2010 e agito solo nel 2012 con il procedimento monitorio, era decaduta dal diritto di far valere la garanzia.
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Nota della Redazione
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