Estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Napoli n. 3899 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato prima del 25.07.2021, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi costi recurring o costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB nel testo previgente, interpretato alla luce della sentenza Lexitor. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 ha travolto la norma intertemporale che limitava la retroattività del principio. I costi di intermediazione costituiscono costo inerente all’erogazione del credito e sono rimborsabili pro quota, tenuto il finanziamento ceduto nella forma della cessione del quinto riconducibile alla disciplina del credito ai consumatori. Non è ammessa la sospensione del procedimento in attesa di rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE.

Il Fatto

Il ricorrente, previo conforme reclamo, aveva estinto anticipatamente nel 2020 un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, stipulato il 26.05.2016. Chiedeva all’Arbitro il pagamento di euro 2.365,65 a titolo di rimborso della quota parte dei costi non maturati, non riconosciuti in sede di conteggio estintivo.

L’intermediario eccepiva in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del rinvio pregiudiziale dinanzi alla CGUE sul contrasto tra Lexitor (C-383/18) e Unicredit Bank Austria (C-555/21). Nel merito sosteneva che solo i costi recurring fossero rimborsabili, che i costi up front fossero esclusi per il divieto di arricchimento senza causa e che i contratti di cessione del quinto fossero soggetti alla disciplina speciale del D.P.R. n. 180/1950, con rimborsabilità dei soli costi dipendenti dalla durata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione, osservando che le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi sospensive per casi della specie e che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio, senza litispendenza in senso proprio.

Nel merito ha richiamato l’art. 125-sexies TUB e la norma intertemporale dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021. Ricordato il principio del Collegio di Coordinamento n. 21676 del 15.10.2021, che distingueva tra costi recurring e up front, ha dato atto che la Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma intertemporale nella parte in cui rinviava alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia. Ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica quindi il solo art. 125-sexies TUB previgente, interpretato secondo Lexitor, con diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi.

Per il criterio di calcolo il Collegio ha confermato l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: costi recurring e oneri assicurativi secondo il criterio contrattuale o, in mancanza, la proporzionalità lineare; costi up front secondo il criterio della curva degli interessi, in assenza di diversa previsione pattizia proporzionale.

Ha poi escluso la pertinenza della sentenza CGUE C-555/21, relativa al credito immobiliare e a spese che non dipendono dalla durata del contratto. Quanto alla pretesa specialità della cessione del quinto, ha richiamato l’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, che richiama espressamente la disciplina del credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, estendendone la portata oltre i limiti dell’art. 122 TUB.

Passando al conteggio, il Collegio ha qualificato come up front le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, liquidando rispettivamente euro 170,51 e euro 408,98. I costi di intermediazione, pur retrocessi alla rete, sono stati ritenuti rimborsabili pro quota in capo all’intermediario, con liquidazione di euro 860,26. Le commissioni di gestione risultavano già correttamente rimborsate. Il ricorso è stato accolto in parte, con condanna al pagamento di euro 1.440,00 e al contributo alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 122 TUB

Tutte le 8 sentenze sull'art. 122 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *