Ricorso ABF generico su permanenza segnalazione in Centrale dei Rischi inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 768 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando si risolve in una richiesta di verifica tecnica o generale dell’operato dell’intermediario, priva di specifiche contestazioni e volta a sollecitare una valutazione astratta di conformità normativa. Il ricorrente è tenuto a formulare una domanda compiutamente articolata nel petitum e nella causa petendi, nonché a produrre la documentazione rilevante a supporto delle proprie doglianze. La natura consulenziale del ricorso è esclusa solo quando la domanda sia diretta all’accertamento della corretta applicazione della disciplina normativa o negoziale sulla base di allegazioni puntuali. Incombe inoltre sul danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’esistenza e l’entità del danno lamentato, non essendo possibile una liquidazione equitativa in assenza di elementi oggettivi di riferimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto nel 2018 un contratto di finanziamento. In relazione a tale rapporto l’intermediario aveva proceduto, nel luglio 2024, alla segnalazione della posizione nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, comunicando che la stessa sarebbe rimasta sino al luglio 2027. Il ricorrente, deducendo gravi difficoltà economiche e l’impossibilità di accedere al credito, ha chiesto all’Arbitro di verificare la correttezza normativa della permanenza della segnalazione.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, qualificandolo come richiesta meramente generica e consulenziale. Nel merito ha ricostruito la vicenda contrattuale e giudiziale, richiamando i preavvisi di segnalazione, la classificazione a sofferenza, un contenzioso conclusosi con sentenza di appello e il passaggio del credito a perdita nel luglio 2024.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Dal ricorso emerge che il ricorrente si limita a chiedere una generica verifica della correttezza normativa della permanenza della segnalazione, senza individuare quale comportamento dell’intermediario sarebbe illegittimo né quale disposizione risulti violata.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, il ricorso è inammissibile quando si risolve in una richiesta di verifica tecnica o generale dell’operato dell’intermediario, priva di specifiche contestazioni. Il Collegio rileva che in atti non è prodotta copia del reclamo e che, dal riscontro dell’intermediario, parrebbe evincersi che lo stesso abbia avuto ad oggetto la richiesta di cancellazione della segnalazione per presunto superamento del termine massimo di conservazione.

Nel ricorso, tuttavia, non sono contenute argomentazioni specifiche: manca la visura della Centrale dei Rischi e ogni ulteriore elemento idoneo a consentire la verifica dell’illegittimità della segnalazione o della sua permanenza. Il ricorrente è tenuto a formulare una domanda compiutamente articolata nel petitum e nella causa petendi e a produrre la documentazione rilevante.

Il Collegio distingue l’ipotesi dell’allegazione assolutamente generica, che comporta l’inammissibilità, da quella della domanda sufficientemente specifica ma carente sul piano probatorio, che può condurre al rigetto nel merito. Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi, perché il ricorrente demanda al Collegio una verifica di carattere generale e tecnico senza indicare in cosa consisterebbe la dedotta illegittimità. Quanto al profilo probatorio, si richiama l’orientamento in tema di onere della prova: chi non fornisce la prova dei fatti costitutivi non può risultare vittorioso, salvo che vi abbia sopperito l’altra parte o ricorrano ragioni per l’applicazione del criterio della vicinanza della prova.

Il Collegio osserva inoltre che non è formulata alcuna domanda risarcitoria: il ricorrente si limita ad affermare di versare in difficoltà economiche, senza allegare o dimostrare un concreto pregiudizio economicamente valutabile. Per completezza si richiama la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, secondo cui la cessazione dello stato di insolvenza o il pagamento del debito non comportano la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni pregresse. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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