Nessuna responsabilità della banca per bonifici disposti personalmente dal cliente senza anomalie (ABF Collegio di Milano n. 4154 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, devono considerarsi autorizzate; non trova pertanto applicazione il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/EU (PSD2) e dal D.lgs. n. 11/2010. L’intermediario che si limiti a eseguire le disposizioni impartite dal cliente non è tenuto a sindacare la convenienza o la legittimità sostanziale dei pagamenti. La negligenza del ricorrente, che abbia disposto personalmente e ripetutamente i bonifici cadendo vittima di un raggiro, assume efficacia causale determinante nella produzione del danno, escludendo la corresponsabilità dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto con operatività online, ha disposto tra giugno e novembre 2023 una serie di bonifici verso beneficiari esteri, per importi elevati e ripetuti, in esito a una truffa della quale dichiara di essere vittima. Ha presentato denuncia alle autorità e ha chiesto accertarsi la scorrettezza dell’intermediario, che non avrebbe adottato adeguate misure di presidio e controllo del rischio, con condanna al rimborso parziale delle somme trasferite, da determinarsi in via equitativa, oltre alle spese.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di un preventivo reclamo e per genericità delle deduzioni. Nel merito ha sostenuto che tutte le operazioni erano state autorizzate dal cliente mediante home banking con autenticazione forte, che gli incrementi progressivi del massimale giornaliero erano stati richiesti dallo stesso cliente e che la banca non può interferire nelle scelte dispositive. In via subordinata ha invocato la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Dall’esame dello scambio emerge che il cliente aveva espressamente manifestato la volontà di avviare un reclamo formale in relazione alle operazioni compiute tra il 2 giugno e il 2 novembre 2023, per un importo complessivo di € 52.278,00, e che la richiesta documentale era dichiaratamente volta a comprendere la dinamica delle operazioni. Lo stesso riscontro dell’intermediario conteneva considerazioni di merito sul processo di autenticazione. Le disposizioni ABF, che definiscono il reclamo come ogni atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta un comportamento anche omissivo dell’intermediario, devono quindi ritenersi sostanzialmente rispettate. La censura di consulenzialità attiene invece a profili di merito.

Nel merito, il Collegio rileva un difetto di quantificazione: il ricorrente indica € 52.278,00, ma le dodici operazioni oggetto di contenzioso, concordemente individuate dalle parti, ammontano a € 47.278,00. È pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima di un raggiro, ha personalmente disposto i bonifici.

Su questo presupposto si innesta il principio centrale. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla PSD2 e al D.lgs. n. 11/2010. La banca che riceve l’ordine non ha il potere di interferire nelle scelte del cliente.

Quanto alla pretesa corresponsabilità dell’intermediario, il Collegio osserva che non risultano agli atti evidenze sulle modalità di ingaggio del cliente adoperate dai truffatori, mentre è documentato che il cliente aveva disposto, nel periodo immediatamente antecedente al primo pagamento contestato, altri pagamenti di volume paragonabile. Tale elemento, unitamente all’esecuzione personale delle operazioni, vale a qualificare l’attività dispositiva come non anomala. Ne deriva l’inequivoca efficacia causale determinante della negligenza del ricorrente nella produzione dell’evento dannoso.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1227 c.c.

Tutte le 557 sentenze sull'art. 1227 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *