Polizza unit linked e procedimento penale: il ricorso all’ABF è inammissibile (ABF Collegio di Roma n. 3704 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando sia pendente un procedimento penale volto ad accertare circostanze relative alla condotta dei soggetti coinvolti che risultano almeno in parte coincidenti con l’istanza sottoposta all’Arbitro. La litispendenza rilevante ai sensi delle Disposizioni ABF, Sez. I, § 4, non richiede una perfetta identità di soggetti, petitum e causa petendi: è sufficiente che i due giudizi presentino aree di giudizio comuni, sì che la decisione arbitrale possa incidere sul procedimento pendente davanti all’Autorità giudiziaria. La declaratoria di inammissibilità assorbe ogni altra censura, comprese le eccezioni di incompetenza per materia e di difetto di legittimazione passiva.

Il Fatto

La ricorrente agisce in qualità di erede della madre, intestataria di un conto corrente e di un conto titoli acceso presso una filiale della banca resistente. Espone che la de cuius, affetta da patologie invalidanti, nel gennaio 2024 — mentre era ricoverata — avrebbe compiuto due operazioni di rilievo: la richiesta di rimborso di una polizza per euro 170.000,00 e la sottoscrizione di una nuova polizza “patrimonio Garanzia e Reddito” di euro 203.000,00, con beneficiaria unica in caso di morte la sorella della ricorrente. La de cuius decede il 30.01.2024.

Dopo il decesso, la ricorrente chiede chiarimenti sul prelievo di euro 203.000,00 dal conto e diffida la banca e la compagnia dal liquidare la polizza. La compagnia procede comunque alla liquidazione in favore della beneficiaria il 17.04.2024. Nel novembre 2024 il tribunale dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma, rinvenendo sul conto della beneficiaria solo euro 1.356,79. La ricorrente chiede il rimborso di euro 101.500,00, pari al 50% del valore della polizza, invocando la nullità ex art. 428 c.c. del contratto e la responsabilità contrattuale della banca ex art. 1176, comma 2, c.c.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce l’incompetenza per materia dell’Arbitro, trattandosi di prodotto assicurativo e di servizio di investimento estranei all’ambito di cognizione, il difetto di legittimazione passiva e la litispendenza penale. Il Collegio esamina per prima l’eccezione relativa all’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 e alle Disposizioni ABF, ma non la risolve: la questione resta assorbita.

Il ragionamento si concentra sulla pendenza del procedimento penale. Il Collegio richiama la decisione n. 5387 del 30.05.2012 del Collegio di Coordinamento, secondo cui il ricorso è inammissibile in tutti i casi in cui la controversia sia già sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria penale, senza che rilevi l’eventuale costituzione di parte civile e anche quando tra le due controversie sussista una connessione impropria.

Il Collegio precisa che la litispendenza ricorre quando i procedimenti presentano identità di soggetti, petitum e causa petendi, oppure quando hanno aree di giudizio comuni, cioè quando la decisione arbitrale possa incidere sul procedimento pendente davanti al giudice. Si tratta di una nozione più ampia di quella codicistica. Vengono richiamate le decisioni del Collegio di Roma n. 3961/2024 e n. 7667/2024, nonché la decisione n. 586/2023, che ha ritenuto sufficiente la forte connessione oggettiva delle questioni pur in presenza di parti diverse.

Applicando tali principi, il Collegio osserva che nel caso concreto può astrattamente escludersi l’identità delle parti tra il procedimento arbitrale e quello penale. Tuttavia, il giudizio penale è volto ad accertare circostanze relative alla condotta della beneficiaria e dei dipendenti della banca resistente che risultano almeno in parte coincidenti con l’istanza sottoposta all’Arbitro.

Per questa ragione il Collegio dichiara inammissibile il ricorso, restando assorbita ogni altra censura. La decisione non affronta quindi nel merito la validità della polizza, l’adeguatezza del prodotto, le verifiche sulle condizioni di salute della cliente né la responsabilità della banca nella fase di disinvestimento e prelievo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 428 c.c.

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