Responsabilità banca per omesso sms alert e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Milano n. 6230 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per l’esonero da responsabilità deve provare non solo l’autenticazione forte del cliente e la corretta registrazione dell’operazione, ma anche che l’uso indebito è riconducibile a colpa grave dell’utilizzatore. La produzione dei log e la mancata rilevazione di anomalie documentano la digitazione del PIN, ma non esauriscono l’onere probatorio. La mancata attivazione del servizio di sms alert costituisce carenza organizzativa imputabile all’intermediario, rilevabile anche d’ufficio, che lascia a suo carico le operazioni eseguite dopo la prima, ove un avviso tempestivo avrebbe consentito all’utente di avvedersi della frode.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di avere subito il furto del portafoglio con la carta di debito, di essersi recata in banca per il blocco e di avere sporto denuncia. Dal controllo dell’estratto conto rilevava due addebiti: un prelievo in ATM e un pagamento POS. Il reclamo veniva riscontrato dalla banca con esito negativo. La cliente chiede la restituzione degli importi sottratti.
L’intermediario eccepisce l’incertezza sul luogo del furto, la correttezza dell’autenticazione SCA desumibile dai log, l’assenza di servizi di alert attivati e la colpa grave della ricorrente, che avrebbe presumibilmente custodito carta e PIN insieme. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/17 di attuazione della PSD 2. L’art. 10, comma 1 pone a carico del prestatore l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. Tale prova è necessaria ma non sufficiente: ai fini dell’esonero occorre dimostrare, ex art. 10, comma 2, che l’uso indebito deriva da comportamento fraudolento o gravemente colposo dell’utilizzatore rispetto agli obblighi dell’art. 7. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, il Collegio ribadisce che la regolarità formale dell’operazione non basta, dovendo l’intermediario indicare gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre in via presuntiva la colpa grave.
Sul piano probatorio, i log documentano l’impiego del fattore di possesso (chip EMV) e del fattore di conoscenza (PIN). Il Collegio, pur rilevando l’assenza di esplicita dicitura sull’inserimento del PIN, reputa la digitazione documentata dalla mancata rilevazione di anomalie (“Anomalia: 00”), secondo il proprio orientamento (decisioni n. 3531/2022 e n. 1208/2023). Del pari provata è la colpa grave: la prima operazione è eseguita circa trenta minuti dopo la finestra temporale del furto, circostanza che lascia presumere la custodia congiunta di carta e codice segreto (Coll. Roma, dec. n. 15913/2019), disinnescando le conseguenze di un’eventuale destrezza.
La riconosciuta colpa grave non esaurisce però la valutazione. Il Collegio richiama i doveri di protezione gravanti sul bonus argentarius, tra cui la fornitura del servizio di sms alert, dal quale l’intermediario è esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente (Collegio di Coordinamento n. 24366/19). La diligenza tecnica ex art. 1176, comma 2, cod. civ. impone misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (Cass. n. 13777/2007). La mancata attivazione dell’alert è carenza organizzativa rilevabile d’ufficio (Coll. Coord. n. 8672/2024).
Nel caso concreto non risulta attivato alcun servizio di sms alert, ma solo la generica disponibilità nella APP. Poiché la seconda operazione è eseguita circa mezz’ora dopo la prima, un avviso tempestivo avrebbe consentito di prevenire ulteriori perdite. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso, ponendo a carico dell’intermediario l’operazione di € 1.349,00, oltre al rimborso del contributo di € 20,00 e alla somma di € 200,00 in favore della Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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