Banca responsabile per carente diligenza professionale nella truffa phishing con bonifico (ABF Collegio di Napoli n. 3383 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente allo sportello esula dal perimetro della disciplina sulle operazioni di pagamento non autorizzate e non può essere posto nel nulla ai sensi del d. lgs. n. 11/2010. L’intermediario resta tuttavia tenuto alla diligenza professionale qualificata: a fronte di un’operazione oggettivamente anomala per importo e modalità di esecuzione, gli addetti allo sportello devono rilevare gli indici di rischio e avvertire il consumatore. La violazione di tale obbligo integra un profilo di illegittimità dell’operato della banca e genera un danno meritevole di risarcimento, liquidato in via equitativa nella misura del 20% della somma frodata.
Il Fatto
La ricorrente, correntista dell’intermediario, riferisce di aver ricevuto un sms che la avvertiva di una truffa in corso a suo danno. Seguiva una interlocuzione telefonica con un sedicente dipendente della Polizia postale, all’esito della quale la cliente si recava personalmente allo sportello e disponeva un bonifico istantaneo di euro 40.000,00, seguendo le istruzioni ricevute.
Ritenendosi vittima della frode, la ricorrente chiede il rimborso integrale della somma; in subordine, accertato un concorso di colpa dell’80%, chiede la restituzione di euro 32.000,00. L’intermediario resiste sostenendo che l’operazione è stata regolarmente disposta dalla cliente e che la stessa non si è avveduta della natura truffaldina delle comunicazioni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica dell’operazione. È pacifico che il bonifico sia stato eseguito personalmente dalla ricorrente, recatasi allo sportello. Da ciò deriva che la fattispecie si colloca al di fuori del perimetro applicativo della disciplina sulle operazioni non autorizzate, con la conseguenza che la pretesa non può essere scrutinata alla luce del d. lgs. n. 11/2010.
Il rigetto su questo piano non esaurisce però la domanda. Il Collegio sofferma l’attenzione sugli aspetti oggettivamente anomali dell’operazione: l’importo consistente, esorbitante l’abituale operatività di un correntista consumatore; e la circostanza, affermata dalla ricorrente e non confutata, che durante l’esecuzione allo sportello la cliente fosse in collegamento telefonico con il truffatore e agisse sotto la sua dettatura.
A fronte di tali segnali, gli addetti allo sportello nulla hanno rilevato o eccepito per impedire l’operazione o, quantomeno, per avvertire la cliente delle conseguenze del proprio operato. Questa condotta denota una carenza di diligenza professionale. L’intermediario, in qualità di professionista qualificato, è tenuto ad assumere atteggiamenti cooperativi verso una clientela strutturalmente debole, tanto più esposta alle insidie delle truffe facilitare dalla diffusione di nuovi strumenti tecnologici.
Il Collegio ravvisa quindi un profilo di illegittimità nell’operato della banca, da cui sorge un pregiudizio meritevole di risarcimento. La liquidazione è equitativa e pari al 20% della somma frodata, ossia euro 8.000,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento di presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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