Richiesta ex art. 119 TUB su contratto risalente: serve il reclamo scritto (ABF Collegio di Napoli n. 1754 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di documentazione formulata dal cliente ai sensi dell’art. 119 TUB non integra, di regola, il reclamo preventivo richiesto dalle Disposizioni ABF per l’accesso alla procedura. Essa può sostituirlo soltanto quando l’intermediario non dia alcun riscontro entro 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta. Se invece l’intermediario riscontra l’istanza, anche consegnando solo una parte dei documenti, occorre un successivo reclamo scritto che precisi la contestazione; in difetto il ricorso è irricevibile. La valutazione sul termine decennale ex art. 119, comma 4, TUB resta assorbita.

Il Fatto

La ricorrente ha stipulato nel settembre 2013 un contratto di prestito personale con l’intermediario. Con PEC del 16.06.2025 ha chiesto copia, ai sensi dell’art. 119 TUB, del contratto di finanziamento e degli allegati, delle condizioni generali, del piano di ammortamento, dei documenti su spese di accensione e istruttoria, delle eventuali polizze assicurative abbinate e degli estratti conto ordinari e scalari.

L’intermediario, con PEC del 23.06.2025, ha consegnato il piano di ammortamento, l’estratto conto storico, il documento di sintesi e un estratto conto, precisando che il contratto risaliva a oltre dieci anni prima e non rientrava quindi nell’ambito applicativo dell’art. 119 TUB. La ricorrente ha adito l’ABF chiedendo l’accertamento della legittimità della richiesta e l’ordine di esibizione della documentazione mancante.

La motivazione del Collegio

L’intermediario ha proposto tre eccezioni preliminari: la mancanza del preventivo reclamo, il difetto di legittimazione passiva per le polizze assicurative rilasciate da un terzo e l’estraneità dell’ordine di esibizione ai poteri dell’ABF. Il Collegio esamina la prima, dichiarandola fondata, e su di essa esaurisce il giudizio.

Richiamate le Disposizioni ABF (Sez. VI, §1, e Sez. I, par. 3), il Collegio ricorda che il reclamo è ogni atto scritto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario, senza necessità di formule sacramentali. La richiesta di accesso agli atti ex art. 119 TUB non è di regola sufficiente a integrare il requisito.

Il Collegio individua una sola eccezione: quando, alla richiesta del cliente, l’intermediario non dia alcun riscontro entro 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto, ossia la consegna dei documenti. In tal caso imporre un ulteriore reclamo e sessanta giorni di attesa comporterebbe un’indebita dilazione dei tempi di accesso alla procedura. Il principio è espresso richiamando la decisione del Collegio di Napoli n. 11724/2024.

Se invece perviene un diniego scritto, oppure l’intermediario consegna solo parte della documentazione, diventa necessario un reclamo scritto che precisi la contestazione: il Collegio cita sul punto le decisioni del Collegio di Milano n. 1440/2025 e n. 10911/2025 e la decisione del Collegio di Roma n. 411/2026.

Nel caso concreto l’intermediario ha riscontrato la richiesta in data 23.06.2025, consegnando parte dei documenti richiesti. La fattispecie rientra quindi nella seconda tipologia e la domanda non risulta preceduta da reclamo. Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile, restando assorbite le ulteriori eccezioni e ogni valutazione di merito sul limite decennale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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