Truffa telefonica e bonifico disposto in filiale: nessun rimborso all’ABF (ABF Collegio di Torino n. 3555 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente, che si rechi allo sportello e impartisca l’ordine indicando importo, beneficiario e IBAN, costituisce operazione autorizzata anche quando il consenso sia viziato dal raggiro di terzi. A essa non si applica la disciplina del d.lgs. n. 11/2010 in materia di operazioni non autorizzate, con il conseguente venir meno dell’obbligo di rimborso a carico dell’intermediario. La responsabilità concorrente della banca può configurarsi solo se l’addetto allo sportello fosse in grado di percepire la frode in corso e di attivarsi per scongiurarla; il giudizio va condotto sulle evidenze disponibili secondo le regole di diritto comune.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente dipendente del servizio sicurezza della banca, che le segnalava presunti tentativi fraudolenti sul conto. Nel corso di successivi contatti, provenienti dal medesimo numero del servizio clienti, le venivano inviati SMS con l’intestazione dell’istituto e il numero di conto effettivamente a lei riferito; un sedicente Maresciallo dei Carabinieri le inviava poi foto di una denuncia in preparazione. Convinta che occorresse trasferire temporaneamente i fondi su un conto “sicuro”, la ricorrente si recava in filiale e disponeva un bonifico di € 28.706,00 con causale “gestione fondi personali della nipote”, pari a quasi l’intero saldo.
Solo in seguito, parlando con un operatore effettivo dell’intermediario, apprendeva di essere stata vittima di una truffa e presentava denuncia. Chiedeva quindi il rimborso contestando la condotta del personale di filiale, che avrebbe eseguito un’operazione di importo elevato senza verifiche, nonostante le abituali dimensioni di spesa della cliente. L’intermediario eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, non essendo l’operazione altrui, e sosteneva la colpa grave della ricorrente, oltre alla estraneità dei numeri di provenienza dei messaggi e delle chiamate.
La motivazione del Collegio
Il Collegio torinese muove da un rilievo preliminare di fatto: dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di denuncia, reclamo, ricorso e repliche emerge che l’operazione è stata compiuta personalmente dalla stessa, che si è recata in filiale e ha indicato all’impiegato importo, beneficiario e IBAN di destinazione. Il bonifico è stato eseguito dall’operatore di sportello a seguito di espressa e corrispondente richiesta.
Da questa premessa discende la qualificazione giuridica. Secondo il costante orientamento dei Collegi territoriali richiamato nella decisione, l’operazione eseguita sulla base di un consenso viziato dal raggiro di terzi malfattori non può essere considerata non autorizzata e non ricade quindi nell’ambito applicativo della disciplina richiamata. La decisione cita sul punto le pronunce dei Collegi di Palermo, Roma, Milano e dello stesso Collegio di Torino.
Esclusa la riconducibilità dell’operazione alle operazioni non autorizzate, il Collegio valuta se residui una responsabilità concorrente dell’intermediario. L’esame è negativo: sulla base delle evidenze e delle circostanze disponibili in atti, e secondo le norme di diritto comune, non è dato comprendere se l’addetto alle operazioni di sportello potesse individuare la frode in corso e attivarsi per scongiurarla. Manca, in altri termini, la prova di un deficit di diligenza concretamente esigibile in capo all’operatore.
La conclusione è il rigetto del ricorso. La decisione conferma un indirizzo consolidato: la tutela del cliente vittima di artifizi e raggiri si arresta davanti alla prova che l’ordine sia stato impartito personalmente, e la responsabilità della banca non si presume, ma va allegata e dimostrata con riferimento alla percepibilità della frode al momento dell’esecuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.