Furto carta debito e colpa grave utente per custodia credenziali (ABF Collegio di Roma n. 1943 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento che invoca la colpa grave dell’utente deve provare l’avvenuta autenticazione forte del cliente (SCA) e il corretto funzionamento delle procedure esecutive. Integra colpa grave la condotta dell’utente che lasci la carta di debito incustodita, unitamente alle credenziali, in un veicolo parcheggiato su strada pubblica, specie se tra il furto e le operazioni intercorra un breve lasso temporale. In tal caso il prestatore è esonerato dall’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 10, d.lgs. n. 11/2010, nel testo applicabile ratione temporis.

Il Fatto

Il ricorrente, mentre faceva surf, subiva il furto della carta di debito e di una carta prepagata, entrambe emesse dall’intermediario, lasciate nell’auto parcheggiata sulla strada pubblica. I ladri, infranto il finestrino, utilizzavano gli strumenti ed eseguivano operazioni per complessivi € 850,00. Il ricorrente si rivolge all’Arbitro per ottenere il rimborso.

L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda relativa a un prelievo ATM di € 250,00, disconosciuto solo in sede di ricorso. Nel merito sostiene che le operazioni sulla carta di debito sono state autorizzate con corretto inserimento del PIN al primo tentativo e lettura del chip, circa trenta minuti dopo il furto, indice di colpa grave. Quanto alla prepagata, riferisce di averla bloccata alle ore 19:05, subito dopo una transazione rifiutata per PIN errato, senza alcuna operazione eseguita. Chiede il rigetto o, in subordine, l’applicazione della franchigia.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare, la domanda va limitata a € 600,00: l’operazione di € 250,00 è stata disconosciuta soltanto in sede di ricorso e non trova corrispondenza nel reclamo, con conseguente inammissibilità ai sensi delle Disposizioni ABF. Quanto alla carta prepagata, la stessa è stata bloccata per errata digitazione del PIN e non è stata utilizzata dai malfattori.

Le altre operazioni disconosciute, eseguite tramite carta di debito, ricadono nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della c.d. PSD2 (Direttiva 2015/2366/UE). L’art. 10, d.lgs. n. 11/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile, pone a carico del prestatore l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e non ha subito conseguenze di malfunzionamenti.

La documentazione prodotta consente di rilevare che i prelievi ATM, entrambi per € 250,00, sono stati effettuati tramite inserimento della carta, riconosciuta mediante microchip, e autorizzati con corretta digitazione del PIN al primo tentativo, senza anomalie. Il pagamento POS, per € 100,00, è stato eseguito in modalità contactless con corretto inserimento del PIN. I sistemi autorizzativi così descritti sono pertanto conformi alla SCA prescritta.

Il Collegio rileva inoltre che la carta è stata sottratta dall’auto parcheggiata su strada pubblica, con forzatura del finestrino. In casi analoghi la giurisprudenza dell’Arbitro ravvisa la colpa grave dell’utente nella custodia dello strumento di pagamento, richiamando le decisioni del Collegio di Roma nn. 1013/2023, 10654/2023 e 1393/2020. Viene poi valorizzato il breve lasso temporale tra furto e utilizzo, da cui si desume che il ricorrente conservasse lo strumento unitamente alle credenziali, secondo l’orientamento espresso nella decisione n. 4879/2019.

Infine, il Collegio sottolinea che l’intermediario ha inviato una notifica push in occasione del primo prelievo e ha sospeso temporaneamente la carta, con invio di sms alert e mail. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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