Truffa telefonica e bonifico sotto dettatura: nessun rimborso se l’operazione è autorizzata (ABF Collegio di Bari n. 1393 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento ricade in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. La disciplina di favore cede quando l’operazione sia compiuta per intero dal pagatore con l’inserimento della disposizione di pagamento: in tal caso l’operazione è autorizzata e non è configurabile responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, salvo che dalla documentazione emerga un suo concreto apporto causale alla frode. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione, le cosiddette operazioni sotto dettatura. L’apporto causale dell’intermediario assume rilievo, tra gli altri casi, quando il numero verde non sia disponibile, quando il dipendente non riconosca il tentativo di frode in corso o quando non rilevi indici di frode che avrebbero reso il cliente consapevole della natura dell’operazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, riceve messaggi da un mittente apparentemente riconducibile alla banca, con richiesta di storno di un “bonifico revocativo” di euro 3.980,00. Contattata l’utenza indicata, un sedicente operatore conferma il contenuto dei messaggi e lo indirizza ad altra persona, che si qualifica come commissario capo e gli chiede di eseguire un bonifico di storno.

Il ricorrente esegue un bonifico istantaneo dell’importo richiesto, con causale “Bonifico revocativo”. Insospettito da una seconda richiesta, contatta l’assistenza tramite app per chiedere l’annullamento, senza esito. Esperito infruttuosamente il reclamo, ricorre all’Arbitro chiedendo il rimborso di euro 3.980,00, oltre interessi, spese di assistenza legale e contributo. L’intermediario non deposita controdeduzioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio premette un monito all’intermediario per il mancato deposito delle controdeduzioni e per il mancato riscontro al reclamo. Tale condotta contrasta con le finalità dell’Arbitro e con le disposizioni che regolano il procedimento, che sanzionano con la pubblicità del fatto la mancata partecipazione attiva. Il monito non incide però sull’esito della decisione.

Nel merito, la materia è regolata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE, come modificato dal d.lgs. 218/2017. Il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento ricade in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi al rimborso provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. La disciplina di favore opera però quando l’utente neghi di avere autorizzato l’operazione o ne contesti la corretta esecuzione.

Quando invece l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e dei codici di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. In questa categoria rientrano le operazioni “sotto dettatura”, eseguite seguendo le indicazioni del frodatore: qui non è configurabile responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, salvo un concreto apporto causale dell’intermediario alla frode.

Nel caso esaminato il ricorrente ha impartito personalmente l’ordine di bonifico e l’intermediario ha eseguito l’operazione in conformità all’identificativo unico fornito dall’ordinante. Non ricorrono le circostanze che integrerebbero l’apporto causale: il Collegio richiama sul punto diverse decisioni, tra cui ABF Coll. Bari n. 7894/2024 e ABF Coll. Milano n. 3949/2022. La fattispecie non è quindi sussumibile tra le operazioni non autorizzate ex art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, ma tra quelle autorizzate ex art. 5, commi 1 e 2.

Il Collegio aggiunge che, una volta messo l’importo a disposizione del beneficiario, l’intermediario non può bloccarlo o stornarlo senza consenso o provvedimento giudiziale. Infine, l’asserto omesso monitoraggio rispetto alle movimentazioni storiche non è provato dal ricorrente, cui incombe l’onere ex art. 2697 cod. civ., né ricorrono i presupposti dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007 sugli indici di anomalia. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *