Truffa telefonica e bonifico allo sportello operazione autorizzata senza obbligo di restituzione (ABF Collegio di Milano n. 2382 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dal cliente presso lo sportello, ancorché indotto da un raggiro telefonico di terzi, costituisce operazione autorizzata e non rientra nell’ambito applicativo degli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 11/2010 in materia di utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento. La volontà del cliente, anche se viziata dal raggiro, resta idonea a perfezionare l’ordine di pagamento, non avendo l’intermediario alcuna possibilità di percepire la truffa in corso. L’autenticazione forte del cliente e l’avviso antifrode accettato in sportello, obbligatorio per il perfezionamento dell’operazione, escludono la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente riceveva sul cellulare un sms apparentemente proveniente da un intermediario di cui non era cliente, che lo avvisava di una transazione di € 2.500,00 verso un sito Internet e lo invitava, in caso di disconoscimento, a contattare un numero indicato nel messaggio. Chiamato il numero, il ricorrente entrava in contatto con un sedicente operatore che, prospettando pagamenti fraudolenti in corso e il coinvolgimento dell’Ufficio Antifrode dei Carabinieri, lo convinceva a disporre un bonifico di € 26.500,00 verso un IBAN fornito da un soggetto qualificatosi come Maresciallo, con la promessa di un successivo ri-bonifico sul suo conto.

Il ricorrente eseguiva personalmente l’operazione presso lo sportello del proprio intermediario e ne trasmetteva la ricevuta via WhatsApp. Resosi conto della truffa, chiedeva la restituzione dell’importo. L’intermediario eccepiva che l’operazione era stata personalmente e intenzionalmente disposta dal cliente, che aveva accettato l’alert antifrode, e invocava la colpa grave del correntista, chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina del d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (PSD2). Il sistema impone obblighi reciproci: al cliente l’uso diligente dello strumento e la custodia dei codici, al prestatore la predisposizione di sistemi di sicurezza e la strong customer authentication, realizzata mediante almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso.

Il Collegio chiarisce che la ripartizione degli oneri probatori e l’imputazione della responsabilità all’impresa presuppongono, sul piano fattuale, che gli utilizzi non autorizzati derivino da furto, smarrimento o illecito utilizzo dei codici da parte di terzi frodatori. Nel caso concreto, invece, il bonifico risulta eseguito direttamente dal cliente, che si è recato allo sportello e ha autorizzato l’operazione mediante PIN.

Le dichiarazioni rese nella denuncia e le allegazioni del ricorso hanno, per il Collegio, natura confessoria quanto alla diretta esecuzione dell’operazione. Richiamando la propria precedente pronuncia (Collegio di Milano, decisione n. 16551/2021), il Collegio afferma che, per quanto la volontà del cliente sia stata viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare dello strumento, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa.

Quanto al profilo di responsabilità dell’operatore di sportello, il Collegio rileva che l’intermediario ha introdotto una prassi operativa: prima dell’autorizzazione sul pad in uso agli sportelli viene visualizzata una comunicazione antifrode, la cui conferma è obbligatoria ai fini del perfezionamento dell’operazione. Nel caso di specie emerge per tabulas che il ricorrente ha ricevuto l’informativa e ha comunque autorizzato il bonifico.

Il ricorso è pertanto non accolto, restando esclusa tanto l’applicazione della disciplina protettiva in materia di operazioni non autorizzate quanto la configurabilità di una responsabilità dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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