TAEG e polizza CPI facoltativa: l’ITC comprende il premio finanziato (ABF Collegio di Milano n. 600 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di credito ai consumatori, l’Importo Totale del Credito è costituito dalla somma messa a disposizione del consumatore e comprende il premio della polizza assicurativa facoltativa che il cliente abbia scelto di finanziare. L’art. 121, comma 1, lett. g), TUB impone di depurare l’ITC dei soli costi obbligatori del credito, ancorché finanziati, e non dei servizi accessori liberamente prescelti. Ne consegue che il TAEG calcolato sull’importo finanziato comprensivo del premio è conforme alla formula dell’allegato I della Direttiva 2008/48/CE. La natura facoltativa della polizza CPI, quando il contratto la qualifichi espressamente tale, può essere contestata dal mutuatario solo con presunzioni gravi, precise e concordanti, che l’intermediario può neutralizzare con la prospettazione comparativa dei costi e la produzione di contratti comparativi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel settembre 2022 un prestito personale per un importo netto erogato di € 24.500,00, con restituzione in 84 rate mensili. Al finanziamento era abbinata una polizza CPI il cui premio, pari a € 2.076,90, risultava finanziato e incluso nel modulo SECCI nell’Importo Totale del Credito di € 26.576,90. Su tale base il contratto esponeva un TAEG dell’8,87%.

Il cliente contestava il disallineamento tra il TAEG esposto e quello effettivo, sostenendo che l’ITC andava ridotto alla sola somma erogata (€ 24.500,00), con esclusione del premio assicurativo, e che il TAEG corretto sarebbe stato del 9,65%. Chiedeva quindi la restituzione delle somme versate in eccedenza e gli interessi legali. L’intermediario resisteva, allegando la natura facoltativa della polizza e la comparazione dei costi con e senza copertura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente muovendo dalla definizione normativa: l’art. 121, comma 1, lett. g), TUB individua l’ITC nella somma totale degli importi messi a disposizione in virtù del contratto di credito. Da ciò deriva che l’ITC va depurato soltanto dei costi obbligatori che concorrono al costo complessivo del credito e sono trattenuti dall’intermediario all’erogazione. Il premio della polizza facoltativa, essendo stato materialmente messo a disposizione del cliente per l’acquisto della copertura, rientra invece nell’ITC.

Il Collegio ha richiamato le FAQ della Banca d’Italia invocate dallo stesso ricorrente, che escludono dall’ITC i costi del credito ancorché finanziati, e la formula dell’allegato I della Direttiva 2008/48/CE, secondo cui l’ITC coincide con il primo flusso della formula di calcolo del TAEG. I flussi mensili in uscita devono quindi corrispondere alle rate comprensive della quota di rimborso del premio finanziato: la ricostruzione proposta dal cliente non era coerente con i flussi contrattuali.

Sul secondo fronte, la natura facoltativa della polizza CPI è stata scrutinata secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e n. 10621/17): quando il contratto qualifica la polizza come facoltativa, l’onere di dimostrarne il carattere obbligatorio grava sul mutuatario, che può assolverlo con presunzioni gravi, precise e concordanti. Nella specie gli indici presuntivi sono stati smentiti dall’Allegato 1 al SECCI, che documentava la comparazione dei costi con TAEG all’11,72% in caso di inclusione della polizza, e dalla produzione di sei contratti comparativi stipulati con soggetti di pari merito creditizio senza copertura. A ciò si aggiungeva la comunicazione successiva che ricordava la facoltatività e il diritto di recesso entro 60 giorni.

Il Collegio ha inoltre escluso valore normativo alle Linee guida della Commissione Europea sui costi e sul TAEG, qualificate come documento di lavoro informativo e non come fonte di diritto dell’Unione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, risultando il TAEG dell’8,87% conforme alla disciplina applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 121 TUB

Tutte le 57 sentenze sull'art. 121 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *