Truffa trading online e bonifici autorizzati dal cliente escludono obbligo di rimborso (ABF Collegio di Bari n. 215 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate e non ricadono nel regime di responsabilità previsto dalla PSD2 per le operazioni non autorizzate. Il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a rimborsare il cliente che abbia disposto i bonifici nella convinzione, rivelatasi errata, di operare su una piattaforma di investimento. Una responsabilità concorrente del PSP può essere affermata, secondo le norme di diritto comune, solo quando dalla documentazione emerga un apporto causale concreto dell’intermediario alla frode.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato da un broker e di aver disposto quattro bonifici, per complessivi € 115.000,00, tra il settembre e il dicembre 2024, per operazioni di “Trading all’estero”. Il 2 gennaio 2025 si rende conto di essere vittima di una truffa e chiede all’intermediario il recall dei bonifici. Lamenta di non essere mai stato contattato dalla banca, nonostante non avesse mai effettuato operazioni simili, e che su tre disposizioni non abbia ricevuto notizie sulla richiesta di richiamo.

Chiede la restituzione delle somme, il risarcimento del danno e accertamenti su diritti lesi. La banca eccepisce l’inammissibilità per mancanza di preventivo reclamo e, nel merito, sostiene che i bonifici furono volontariamente disposti dal cliente con le proprie credenziali e con il Mobile Code, senza anomalie segnalate sugli IBAN dei beneficiari.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Le disposizioni ABF richiedono che il ricorso sia preceduto da un reclamo all’intermediario, identificato dalla Sez. I, par. 3 in ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario. Sul ricorrente grava l’onere della prova ex art. 2697 c.c., secondo la giurisprudenza arbitrale richiamata (Collegio di Bari n. 1938/2022).

Il reclamo non richiede formule sacramentali: può consistere in una lettera, un fax o un’email, purché emerga con chiarezza la contestazione (Collegio di Bari n. 8944/2023). Nel caso concreto è incontestato che il ricorrente abbia investito l’assistenza clienti della banca, che aveva essa stessa indicato quel canale anche per le richieste di ristoro. L’eccezione è quindi respinta e l’esame prosegue nel merito.

Nel merito è pacifico che i quattro bonifici siano stati eseguiti personalmente dal ricorrente. Il Collegio richiama il costante orientamento arbitrale secondo cui, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità della PSD2 (Collegio di Bari nn. 3257/2024, 9335/2023, 7956/2023, 9081/2022, 6119/2022 e 5627/2022). L’intermediario non avrebbe potuto rilevare la frode.

Il Collegio ammette però la possibilità di una responsabilità concorrente del PSP, su base civilistica, in tre ipotesi: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto, mancato rilievo di indici di frode quando il blocco avrebbe reso il cliente consapevole (Collegio di Bari n. 7894/2024; Collegio di Roma n. 3968/2024). Nessuna di queste condizioni ricorre. La domanda di restituzione è quindi non accolta, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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