Segnalazione in continuità del cessionario e onere di verifica del debito (ABF Collegio di Napoli n. 38 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità con il cedente è legittima solo se questi abbia verificato la persistenza dell’inadempimento e l’assenza di elementi sopravvenuti tali da imporre una diversa classificazione del debito. Tale verifica presuppone la disponibilità del contratto originario e dei documenti identificativi del cliente: il cessionario che segnali senza questi presupposti viola i generali doveri di correttezza ex art. 1175 c.c. e la disciplina della Centrale dei Rischi. Il preavviso di segnalazione, per le iscrizioni in Centrale dei Rischi, ha funzione meramente informativa e non costituisce requisito di validità. Il danno, patrimoniale e non patrimoniale, da erronea segnalazione non è in re ipsa e deve essere concretamente dimostrato dal ricorrente, anche per presunzioni.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi relativa a un credito di € 7.368,13 riferito a un contratto che egli assume di non avere mai sottoscritto. Dopo la comunicazione di cessione ricevuta nel luglio 2024 e le richieste di chiarimenti inoltrate al cessionario, emerge un errore per omonimia: l’intermediario riconosce l’errore e archivia la posizione nel novembre 2024.

Il ricorrente deduce comunque un pregiudizio, perché nel 2025 una richiesta di finanziamento avanzata dalla s.r.l. di cui è amministratore sarebbe stata respinta per la presenza di segnalazioni a suo nome. Chiede quindi la cancellazione retroattiva delle segnalazioni, l’accertamento della responsabilità degli intermediari e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al rimborso delle spese legali.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità proposta dall’intermediario A per mancanza del preventivo reclamo. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale stabiliscono che l’espletamento della fase di reclamo è condizione preliminare per adire l’Arbitro. Poiché il reclamo verso l’intermediario A è del 29.07.2025, quindi successivo al deposito del ricorso, l’eccezione è accolta e il ricorso verso quel soggetto è irricevibile. Il reclamo del 19.09.2024 verso l’intermediario B è invece rituale, sicché il merito è esaminato solo nei suoi confronti.

Sul presupposto sostanziale, il Collegio richiama l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, che impone una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e non consente l’appostazione automatica a sofferenza. Richiama inoltre il Codice di deontologia e buona condotta e il Provvedimento del Garante del 12.09.2019 in tema di avviso all’interessato.

Per le segnalazioni in continuità, il Collegio segue l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 1317/2023: il cessionario deve indagare sugli eventuali elementi sopravvenuti che potrebbero indurre a una diversa classificazione del debito. Nel caso concreto l’intermediario B non ha provato di avere verificato tali condizioni, avendo segnalato senza disporre del contratto originario e dei documenti identificativi del cliente. L’omonimia è emersa solo dopo il reclamo, quando il ricorrente era già stato costretto a difendersi. La medesima carenza ha caratterizzato l’operato dell’intermediario A, che ha acquisito la documentazione solo dopo il ricorso. Tale condotta integra una grave violazione dei doveri di correttezza ex art. 1175 c.c.

Quanto al preavviso, il Collegio osserva che per la Centrale dei Rischi, trattandosi di atti dovuti, l’informativa ha funzione meramente informativa e non è requisito di validità; nel caso di specie l’informativa preventiva risulta comunque inviata l’08.07.2024. Preso atto dell’intervenuta cancellazione della segnalazione, resta da esaminare la domanda risarcitoria.

Il Collegio esclude il danno in re ipsa, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 1642/2019 e le pronunce Cass. n. 26972/2008 e Cass. n. 21865/2013. Il diniego di finanziamento riguarda una s.r.l. e non il ricorrente in qualità di consumatore: il danno sarebbe della società, unico soggetto legittimato, estranea al procedimento. Quanto al danno non patrimoniale, dalle visure non risultano altre segnalazioni negative e il ricorrente non allega ulteriori elementi. La domanda risarcitoria è quindi respinta e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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