Frode informatica e concorso di colpa del PSP per omessa sospensione (ABF Collegio di Roma n. 2159 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il prestatore di servizi di pagamento fornisce la prova dell’autenticazione forte del cliente e della conformità del sistema alla SCA, l’operazione disconosciuta non rientra nel regime di responsabilità della PSD2 e le mancate allegazioni del ricorrente sulle modalità della frode possono fondare il convincimento del Collegio sulla sua colpa grave. Resta comunque scrutinabile la condotta dell’intermediario secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, integrate dal principio di buona fede. Sussiste un concorso di colpa del PSP, ex artt. 1218 e 1227 cod. civ., quando dagli atti emerge un apporto causale dell’intermediario alla frode, come nel caso in cui i sistemi di sicurezza abbiano bloccato precedenti disposizioni anomale e non abbiano invece inibito quella poi eseguita.
Il Fatto
Il ricorrente rileva, consultando l’applicazione di home banking, una ricarica on line di euro 1.900,00 in favore di una destinataria sconosciuta, disconosciuta per non aver mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione. Contestualmente nota un tentativo di bonifico non autorizzato di euro 5.800,00, non andato a buon fine. Dopo il diniego alla richiesta di rimborso, agisce davanti all’Arbitro per la restituzione della somma.
La banca sostiene che l’operazione è stata eseguita dal dispositivo del ricorrente e con i suoi codici, previa autenticazione con credenziali e codice segreto; il blocco della carta è avvenuto solo alle ore 00:40 del 9.8.2025. Il ricorrente replica che nella notte erano stati inseriti tre ordini fraudolenti tra le 22:45 e le 23:17, eseguiti «alla riapertura dei sistemi, salvo buon fine», e che solo quello delle 23.10 è andato a buon fine nonostante la richiesta di blocco.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda come un’operazione autorizzata personalmente dal cliente: i log informatici riportano sempre la sequenza identificativa del device del ricorrente, senza enrollment dell’app su altri dispositivi, e documentano la fase di accesso e quella dispositiva secondo procedura SCA, con fattore di conoscenza e fattore di possesso. Da ciò deriva l’esclusione del regime di responsabilità previsto dalla PSD2.
Tale conclusione non esaurisce però il giudizio. La condotta dell’intermediario va scrutinata alla stregua degli artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 cod. civ., per verificare il diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali e l’eventuale concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. Il Collegio richiama i precedenti dei Collegi di Roma, Napoli, Milano e Torino sui casi in cui l’apporto causale del PSP alla frode è ravvisabile in concreto.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle circostanze tipiche individuate dalla giurisprudenza dei Collegi. La documentazione è scarna e il ricorrente non allega i fatti dai quali desumere che l’operazione sia stata disposta da un terzo non autorizzato: si limita a negare di aver ceduto credenziali o carta. Poiché l’intermediario ha provato l’autenticazione e il sistema è conforme alla SCA, tali mancate allegazioni concorrono a fondare il convincimento sulla colpa grave del ricorrente.
Resta il profilo del blocco. Il Foglio Informativo indica l’inizio della giornata operativa alle 7:30 e la fine alle 22:30; i tre ordini notturni riportano la dicitura di esecuzione alla riapertura dei sistemi, salvo buon fine, e la banca non replica specificamente. Il Collegio richiama per analogia la decisione del Collegio di Torino n. 10061/2024, dove la responsabilità concorrente del PSP è stata affirmata per aver dato esecuzione a un ordine dopo averne bloccati tre: il sistema di monitoraggio, pur allertato dalle modalità dei truffatori, non si è dimostrato adatto allo scopo.
Accertati gli estremi del concorso di colpa, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e condanna l’intermediario al pagamento di euro 700,00, equitativamente determinati, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede