Truffa trading online, la banca non risponde dei bonifici disposti dal cliente (ABF Collegio di Bologna n. 2070 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I pagamenti interamente eseguiti dal titolare dello strumento di pagamento non rientrano nella responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni non autorizzate, disciplinata in via esclusiva dal d.lgs. n. 11/2010. Resta però ammessa la responsabilità contrattuale della banca quando sia provata la negligenza nell’adempimento degli obblighi di protezione. Il dovere di protezione si attiva a condizione che ricorrano due presupposti cumulativi: un’anomalia effettiva dell’operazione per modalità, importi, ricorrenza o soggetti coinvolti rispetto alla normale operatività del cliente, e il contrasto dell’operazione con l’interesse del cliente. In assenza di tali presupposti la banca non risponde del raggiro subito dal correntista che abbia personalmente disposto i bonifici.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario, ha eseguito tramite home banking, tra il 27 e il 28 febbraio 2023, due bonifici di euro 5.000,00 ed euro 3.000,00 a favore di una società ungherese con Iban lituano, nella convinzione di destinare le somme a investimenti di trading online rivelatisi inesistenti.

Con PEC del 2.10.2025 il ricorrente ha contestato la truffa e chiesto il rimborso, la cooperazione per il recall e la comunicazione dei dati del beneficiario. Lamenta la violazione degli obblighi KYC/AML e della diligenza del “banchiere accorto”, oltre alla mancata assistenza post-evento, invocando la sentenza della Cassazione n. 30588/2023. L’intermediario ha eccepito il difetto di competenza dell’Arbitro e, nel merito, l’assenza di responsabilità, avendo il cliente autorizzato personalmente le operazioni e avendo segnalato la truffa solo dopo quasi due anni e mezzo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza: si discute di bonifici, sia pure disposti in favore di una società di trading online, e dunque di operazioni la cui esecuzione rientra nella competenza per materia dell’ABF. Sul punto richiama le decisioni ABF Bologna n. 4071/2024, ABF Roma n. 872/2024, ABF Bologna n. 1192/2023 e ABF Roma n. 7659/2023.

Non sono invece esaminabili le domande di ordine alla banca di attivare il recall, consegnare i dati identificativi del ricevente ex art. 24 d.lgs. n. 11/2010 e fornire una relazione AML/KYC: tali istanze non sono state oggetto di reclamo e, in ogni caso, esulano dalla competenza dell’Arbitro, che non può ordinare l’esibizione di documenti, relazioni o dati.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento secondo cui i pagamenti eseguiti interamente dal titolare non rientrano nella responsabilità oggettiva per operazioni non autorizzate, fattispecie disciplinata in via esclusiva dal d.lgs. n. 11/2010, come sottolineato dalla CGUE, causa C-337/20, del 2 settembre 2021. Ciò non esclude che i danni da pagamenti autorizzati possano essere risarciti se è dimostrata la negligenza dell’intermediario (Coll. Coord. n. 8671/2024).

Nel caso concreto, tuttavia, la responsabilità concorrente della banca va esclusa. L’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti disposti personalmente dal titolare e non aveva possibilità di accorgersi della truffa: non risultano indicati né provati elementi di anomalia delle operazioni, né emergono ragioni per ritenere che il cliente, se avvertito, non avrebbe comunque ordinato i bonifici. Le coordinate beneficiarie, inoltre, non erano presenti in alcuna Black List interbancaria.

La giurisprudenza di legittimità richiede, perché il dovere di protezione si attivi, i due presupposti cumulativi dell’anomalia e del contrasto con l’interesse del cliente: nella specie le operazioni sono state eseguite in vista di un’attività di investimento e l’intermediario vi ha dato seguito nell’ambito del fisiologico rapporto contrattuale. Il Collegio ritiene perciò il comportamento del ricorrente gravemente colposo e non imputabile alcuna responsabilità all’intermediario. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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