Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborsabili anche i costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 2071 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25.07.2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi posti a suo carico e non maturati, tanto recurring quanto up front. Il riparto segue il criterio della proporzionalità lineare per i costi recurring e quello della curva degli interessi per i costi up front. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e provi l’assenza di oggettiva giustificazione. Le spese di assistenza difensiva non sono rimborsabili, né lo sono imposte e oneri erariali.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva stipulato il 24.06.2020 un contratto di finanziamento contro il quinto della pensione, estinto anticipatamente nell’agosto 2024 in corrispondenza della rata n. 49 su 120. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B. per euro 2.470,85, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00.

La banca resistente ha chiesto il rigetto, invocando l’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 09.02.2023, la correttezza del conteggio estintivo e l’intervento normativo del 2023 che avrebbe ricondotto i contratti anteriori al vecchio art. 125-sexies T.U.B.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 nella parte in cui limitava l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor (Corte di Giustizia UE n. C-383/18 dell’11.09.2019). Ne deriva che, per i contratti conclusi prima del 25.07.2021, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B. come interpretato dalla Corte di Lussemburgo.

La conseguenza è che sono rimborsabili, limitatamente alla quota non maturata per effetto dell’estinzione anticipata, sia i costi recurring sia i costi up front, cioè quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito. Il Collegio richiama sul punto il Collegio di Torino, decisione n. 10337/20 e il Collegio di Bologna, decisione n. 3676/17, osservando che non rileva la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente.

Quanto al criterio di quantificazione, il Collegio aderisce all’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front, fatta salva diversa previsione dell’autonomia negoziale. Restano fermi i principi in tema di interessi legali, con decorrenza dal reclamo e purché oggetto di domanda (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Il Collegio esclude poi che la disciplina sia stata modificata dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che ha confermato l’applicazione delle disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti anteriori, precisando comunque che le imposte non sono soggette a riduzione.

La domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata è respinta: secondo il Collegio di Coordinamento n. 5909/20, l’equo indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, sia privo di oggettiva giustificazione, evenienza non dedotta.

Quanto alle spese legali, il Collegio ne afferma la non retrocedibilità, attesa la natura seriale del contenzioso, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 4580/2025: l’indennizzo è ammesso solo in caso di particolare complessità o di comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario, condizioni non ricorrenti. Non rimborsabili sono neppure imposte e oneri erariali, in quanto adempimenti tributari gravanti sull’intermediario quale sostituto d’imposta, in linea con l’art. 125-ter T.U.B.

Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso, liquidando euro 1.475,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, importo diverso da quello richiesto perché la parte ricorrente aveva applicato il pro rata temporis a tutti gli oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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