Segnalazione illegittima ai SIC per firma apocrifa e risarcimento del danno equitativo (ABF Collegio di Bari n. 544 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione di un nominativo ai sistemi di informazione creditizia (SIC) fondata su una firma apocrifa di garanzia, non adeguatamente verificata dall’intermediario, è illegittima e integra una condotta negligente, tanto nella effettuazione quanto nella intempestiva cancellazione. Il danno risarcibile non è in re ipsa: grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’an e il quantum del pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale. Il nesso causale tra segnalazione illegittima e mancato accesso al credito può essere provato anche mediante la coeva visura della centrale rischi e la comunicazione di diniego del finanziamento. In difetto di prova specifica delle conseguenze dannose, la liquidazione avviene in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 4 luglio 2024, una diffida di pagamento per € 10.334,15 in relazione a inadempienze di una società debitrice principale, derivanti da un contratto di finanziamento del 9 novembre 2020. Sostiene di non aver mai firmato il contratto in qualità di garante e di non essere più socio della società dal 13 novembre 2020.

Dopo aver contestato la firma con reclamo del 27 settembre 2024 e aver presentato querela per la falsità della sottoscrizione il 26 novembre 2024, chiede la cancellazione delle segnalazioni negative e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’intermediario si costituisce, eccepisce il difetto di prova e dichiara di aver cancellato le segnalazioni a febbraio 2025, dopo aver accertato l’apocrifia della firma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio osserva che la questione concerne la richiesta di cancellazione del nominativo dai SIC e il risarcimento del danno. Dalla visura CTC del 3 ottobre 2024 emerge che l’unica segnalazione negativa a carico del ricorrente era quella effettuata dall’intermediario resistente, con un importo scaduto e impagato di € 9.485,45 e un primo ritardo risalente a settembre 2021.

È pacifico che le segnalazioni si siano fondate sul falso presupposto della firma apocrifa, di cui l’intermediario non si è avveduto se non dopo oltre tre anni dal primo ritardo. I preavvisi di segnalazione allegati risultano consegnati a un indirizzo mail riferibile alla società mutuataria e a un numero di cellulare non riscontrato, mentre la diffida del 25 settembre 2023 non è supportata da prova di spedizione o consegna. Da tali circostanze il Collegio desume la condotta negligente dell’intermediario, tanto nelle segnalazioni quanto nella loro intempestiva cancellazione.

Quanto al danno patrimoniale, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non è in re ipsa e il ricorrente deve provare gli elementi costitutivi del pregiudizio ai sensi dell’art. 2697 c.c. (Collegio di coordinamento, decisioni n. 1642/2019, n. 3089/2012 e n. 9311/2016). La lettera di diniego del 26 settembre 2024 e la coeva visura CTC del 3 ottobre 2024 dimostrano il nesso causale tra segnalazione e mancato accesso al credito. Poiché però il ricorrente non ha specificato come il diniego abbia inciso sul suo patrimonio, il danno è liquidato equitativamente in € 1.000,00.

Sul danno non patrimoniale, il Collegio ribadisce che le segnalazioni ai SIC ingenerano il convincimento che il soggetto non sia un buon pagatore e ledono il diritto alla reputazione. Il danno-conseguenza, se provato anche mediante presunzioni semplici, va risarcito; in assenza di circostanze specifiche si ricorre al criterio equitativo dell’art. 1226 c.c., valorizzando l’entità della somma segnalata, la durata della segnalazione e la condotta dell’intermediario. Il Collegio liquida pertanto € 1.000,00, per un totale di € 2.000,00, oltre al rimborso di € 20,00 e al contributo di € 200,00 alle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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