Clausola riparazione diretta centri convenzionati non vessatoria nella garanzia cristalli (Arbitro Assicurativo n. 820 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione contro i danni la clausola che impone la riparazione del veicolo presso centri convenzionati, scelta dall’assicurato a fronte di uno sconto sul premio, non è clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., ma delimitativa dell’oggetto del contratto: essa non esclude, ma specifica il rischio garantito. Il giudizio di vessatorietà va condotto in termini complessivi e non atomistici, verificando l’equilibrio dei diritti e degli obblighi e la corrispondenza tra riduzione del premio e delimitazione del rischio. Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è ammissibile quando petitum e causa petendi siano ricostruibili per relationem dalla documentazione allegata. La precisazione o riqualificazione giuridica della domanda nelle repliche costituisce emendatio libelli, non mutatio libelli, e non richiede l’integrale indicazione dei fatti nel ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente parcheggia il veicolo su una pubblica via e, al ritorno, trova rotto il cristallo della portiera posteriore sinistra. Le condizioni meteo stavano peggiorando e l’officina convenzionata comunicava di non avere disponibilità immediata per la riparazione. Il ricorrente si recava quindi presso un’autocarrozzeria di fiducia, sostenendo una spesa di euro 462,62.
L’impresa apriva il sinistro ma negava la copertura, perché la riparazione era avvenuta presso un’officina non convenzionata. Il reclamo e la successiva corrispondenza confermavano il diniego, fondato sull’obbligo di utilizzare esclusivamente i centri cristalli convenzionati. Il ricorrente chiedeva la liquidazione dell’importo pagato; l’impresa insisteva per il rigetto, eccependo anche che la deduzione sulla vessatorietà era nuova e non doveva essere esaminata.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta l’ammissibilità del ricorso. L’esposizione dei fatti rinviene al reclamo senza riprodurli. L’art. 9, comma 1, lett. h, del Decreto ministeriale n. 215/2024 dichiara inammissibile il ricorso privo degli elementi essenziali, tra cui l’oggetto, il contratto, la domanda e i fatti. Il Collegio ritiene però che petitum e causa petendi siano individuabili dall’esame complessivo della documentazione, ricostruendo la domanda anche per relationem, secondo l’insegnamento di Cass. civ. sez. lav. n. 3911 del 2001.
Quanto all’eccezione dell’impresa di mutatio libelli, il Collegio la ritiene infondata. L’art. 10 del Decreto vieta domande nuove nelle memorie di replica e controreplica. Nel caso concreto, però, la qualificazione della clausola come vessatoria non introduce una pretesa obiettivamente diversa, ma precisa la domanda originaria: è emendatio libelli, e non mutatio. Richiama sul punto Cass. civ. sez. II n. 20870 del 2019 e Cass. civ. sez. I n. 4115 del 2024.
Nel merito, il Collegio esamina la clausola di riparazione diretta. Il ricorrente vi ha aderito sia per la R.C. Auto che per la garanzia accessoria cristalli, ottenendo uno sconto sul premio. La clausola risulta chiara all’art. 3.2 delle condizioni generali e nel contratto sottoscritto. Il giudizio di vessatorietà non può essere condotto in termini atomistici, ma richiede una valutazione complessiva del regolamento contrattuale: lo ricorda Cass. civ. sez. I n. 10258 del 2022.
Il Collegio richiama poi i parametri normativi dell’art. 33 Codice del consumo, dell’art. 34, comma 2 e dell’art. 36 Codice del consumo, oltre all’art. 1341, comma 2, cod. civ.. Il controllo sulla vessatorietà si sovrappone in parte alla verifica della causa in concreto: se la clausola delimitativa elimina o riduce la responsabilità dell’assicuratore senza corrispondente riduzione del premio, occorre verificare l’equilibrio del piano dei rischi (Cass. civ. sez. III n. 14595 del 2020; Cass. Sez. Un. n. 22437 del 2018).
La giurisprudenza di legittimità, sintetizzata da Cass. civ. sez. III ord. n. 9267 del 2025, esclude l’applicazione dell’art. 1341 cod. civ. alla clausola di riparazione in forma specifica: l’assicurato può scegliere tra soggetti convenzionati e non convenzionati, ma nel secondo caso resta nei limiti della copertura. Poiché nel caso concreto la clausola è ben individuata e corrisponde a una riduzione del premio, non può qualificarsi come vessatoria. Il ricorso è quindi non accolto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1341 c.c. – Condizioni generali di contratto
- Art. 33 Cod. cons. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
- Art. 36 Cod. cons. – Nullità di protezione