Estinzione anticipata cessione quinto: costi up-front e recurring secondo curva interessi (ABF Collegio di Bari n. 6453 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, l’art. 125-sexies TUB si applica nel testo vigente al momento della stipulazione, come interpretato dalla sentenza CGUE Lexitor dell’11 settembre 2019 (causa C-383/18). Il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. In mancanza di una ripartizione pattizia, i costi recurring si riducono pro rata temporis, mentre per i costi up-front si applica la curva degli interessi desunta dal piano di ammortamento. L’imposta sostitutiva, in quanto onere erariale assolto dall’intermediario come sostituto d’imposta, non è soggetta a ripetizione.
Il Fatto
Un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione viene stipulato il 3 marzo 2020 ed estinto anticipatamente, con emissione di conteggio estintivo al 30 aprile 2024. Il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione prodromica, adisce l’Arbitro chiedendo il rimborso di Euro 1.816,80 a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione non maturate, calcolate pro rata temporis, e in via subordinata l’applicazione della curva degli interessi per i costi qualificati up-front. Domanda altresì la restituzione dell’indennizzo di estinzione anticipata di Euro 173,09, delle quote versate in eccedenza, degli interessi legali, delle spese di assistenza difensiva e del contributo di Euro 20,00.
L’intermediario si oppone, invocando il legittimo affidamento sulla distinzione tra costi up-front e recurring, la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21), la congruità del conteggio estintivo e la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Chiede dichiararsi l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento: in assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce rileva ai fini del rimborso. Per i costi recurring si applica il criterio proporzionale ratione temporis, dividendo l’importo complessivo per il numero delle rate e moltiplicandolo per le rate residue, secondo quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento n. 6167/2014.
Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi concordano nell’applicare l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente al momento della stipulazione, letto alla luce della sentenza Lexitor. Il Collegio esclude la pertinenza del richiamo alla sentenza CGUE C-555/21, relativa ai contratti di credito immobiliare, rispetto alla quale la Corte ha evidenziato le specificità dei finanziamenti destinati a beni immobili residenziali, giustificando un approccio differenziato.
Il Collegio dà continuità alla decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla stessa Corte costituzionale n. 263/2022: le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale. Pertanto il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front; per questi ultimi il criterio integrativo è quello analogo alla riduzione degli interessi corrispettivi, la curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento.
Dalla documentazione integrativa prodotta in sede istruttoria il Collegio accerta la natura recurring delle spese di istruttoria e la natura up-front delle commissioni di intermediazione del credito. L’imposta sostitutiva di Euro 63,55 non è ripetibile, costituendo onere erariale assolto in veste di sostituto d’imposta, come confermato dall’art. 27 d.l. n. 104/2023. Applicati i criteri e detratte le restituzioni già effettuate, risulta dovuto l’importo di Euro 1.306,00.
Quanto all’indennizzo di estinzione anticipata, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020: la commissione prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che essa sia priva di oggettiva giustificazione. Il capitale residuo di Euro 17.308,89 supera la soglia di Euro 10.000,00, sicché la domanda è rigettata. Rigettate anche le richieste di restituzione delle quote in eccedenza, per difetto di allegazioni, e delle spese di assistenza difensiva, non ricorrendo comportamento scorretto dell’intermediario né particolare complessità della controversia (Collegio di Bari n. 7214/2025).
Nota della Redazione
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