-
Art. 711 c.c. Retribuzione
L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
-
Art. 712 c.c. Spese
Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
-
Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un…
-
Art. 714 c.c. Godimento separato di parte dei beni
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto…
-
Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo.
-
Art. 717 c.c. Sospensione della divisione per ordine del giudice
L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni…
-
Art. 718 c.c. Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
-
Art. 719 c.c. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari
Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla…
-
Art. 720 c.c. Immobili non divisibili
Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la…
-
Art. 721 c.c. Vendita degli immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.
-
Art. 722 c.c. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono…
-
Art. 723 c.c. Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e…
-
Art. 724 c.c. Collazione e imputazione
I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.
-
Art. 725 c.c. Prelevamenti
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri…
-
Art. 726 c.c. Stima e formazione delle parti
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
-
Art. 727 c.c. Norme per la formazione delle porzioni
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti…
-
Art. 728 c.c. Conguagli in danaro
L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
-
Art. 729 c.c. Assegnazione o attribuzione delle porzioni
L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.
-
Art. 730 c.c. Deferimento delle operazioni a un notaio
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio.
-
Art. 731 c.c. Suddivisioni tra stirpi
Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.