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  • Art. 603 c.c. Testamento pubblico

    Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel…

  • Art. 604 c.c. Testamento segreto

    Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito…

  • Art. 605 c.c. Formalità del testamento segreto

    La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un’impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo…

  • Art. 607 c.c. Validità del testamento segreto come olografo

    Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti. Funzione conservativa della norma L’art. 607 c.c. svolge una funzione conservativa: consente che il testamento segreto, invalido o inefficace come segreto, possa valere come testamento olografo quando la scheda testamentaria possieda autonomamente i requisiti…

  • Art. 608 c.c. Ritiro di testamento segreto od olografo

    Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere,…

  • Art. 609 c.c. Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

    Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di…

  • Art. 610 c.c. Termine di efficacia

    Il testamento ricevuto nel modo indicato dall’articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore muore nell’intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto. Funzione della norma L’art.…

  • Art. 611 c.c. Testamento a bordo di nave

    Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio. Funzione della norma L’art. 611 c.c. disciplina il testamento speciale ricevuto a bordo di nave e individua, prima ancora delle…

  • Art. 612 c.c. Forme

    Il testamento indicato dall’articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i…

  • Art. 613 c.c. Consegna

    Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio. Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento,…

  • Art. 614 c.c. Verbale di consegna

    L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il…

  • Art. 615 c.c. Termine di efficacia

    Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilità dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie. Funzione della norma L’art. 615 c.c. disciplina la durata di efficacia del testamento a bordo di nave…

  • Art. 616 c.c. Testamento a bordo di aeromobile

    Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento…

  • Art. 617 c.c. Testamento dei militari e assimilati

    Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore…

  • Art. 618 c.c. Casi e termini d’efficacia

    Nella forma speciale stabilità dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.…

  • Art. 619 c.c. Nullità

    I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606. Funzione della norma: chiusura del sistema dei testamenti speciali L’art. 619…

  • Art. 620 c.c. Pubblicazione del testamento olografo

    Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione. Il notaio…

  • Art. 621 c.c. Pubblicazione del testamento segreto

    Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione. Si applicano le disposizioni…

  • Art. 622 c.c. Comunicazione dei testamenti alla pretura

    Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico. Funzione della norma L’art. 622 c.c. disciplina un adempimento successivo alla pubblicazione del testamento olografo e alla pubblicazione del testamento segreto, imponendo al…

  • Art. 623 c.c. Comunicazioni agli eredi e legatari

    Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. Funzione della norma L’art. 623 c.c. disciplina la comunicazione individuale dell’esistenza del…