Giudicato amministrativo e condono edilizio non vincolano il giudice penale in presenza di fatti nuovi (Cass. pen. n. 9839/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale dell’esecuzione, nel valutare la revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo, può sindacare la legittimità del provvedimento di condono edilizio e non è vincolato dal giudicato amministrativo qualora questo si sia formato su una rappresentazione della realtà incompleta o non veritiera, ovvero in presenza di fatti sopravvenuti non considerati dal giudice amministrativo. Ai fini del condono edilizio, la riduzione della volumetria dell’immobile, effettuata successivamente alla scadenza del termine previsto dalla legge per la presentazione della domanda, non rende condonabile l’opera abusiva originaria, non potendosi aggirare la disciplina legale spostando arbitrariamente in avanti il termine finale per la sanatoria. Il giudice del rinvio che si uniformi ai principi enunciati dalla Corte di cassazione non incorre nel vizio di violazione del giudicato amministrativo, né in travisamento dei fatti, quando la sua decisione sia fondata su accertamenti tecnici che dimostrano l’ulteriore eccesso volumetrico dell’immobile rispetto ai limiti di legge e la difformità della consistenza dell’opera rispetto a quella considerata dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Il condannato, destinatario di una sentenza di condanna per reati edilizi risalente al 1998, che disponeva la demolizione di un manufatto abusivo di volumetria eccedente i limiti legali, ha presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 326 del 2003. A seguito di un complesso iter amministrativo e giudiziale, il Comune ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, revocato e poi nuovamente rilasciato, dopo che il condannato aveva effettuato interventi di riduzione della volumetria. Il giudice dell’esecuzione aveva inizialmente revocato l’ordine di demolizione, ritenendo concluso positivamente il procedimento di condono, ma la Corte di cassazione, con sentenza rescindente, aveva annullato tale provvedimento, demandando al giudice del rinvio di valutare la legittimità della sanatoria alla luce del giudicato amministrativo e di verificare se l’immobile fosse stato effettivamente riportato nei limiti di volume previsti dalla legge.
Il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, ha nominato un perito il quale ha accertato che, nonostante le modifiche apportate, l’immobile presentava ancora un volume complessivo di circa 1.269 mc, superiore al limite di 750 mc previsto per il condono, e che gli interventi di riduzione erano stati effettuati dopo la scadenza del termine legale per la presentazione della domanda. Il giudice del rinvio ha quindi rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il giudice del rinvio si era puntualmente attenuto ai principi enunciati nella sentenza rescindente. Ha osservato che, al momento della presentazione dell’istanza di condono (5 aprile 2004), il volume dell’immobile era certamente superiore al limite di 750 mc, e che i successivi interventi di riduzione, effettuati ben oltre la scadenza del termine legale, non potevano rendere condonabile l’opera abusiva originaria, non essendo consentito spostare arbitrariamente in avanti il termine finale per la sanatoria. La Corte ha escluso che il giudice del rinvio avesse violato il giudicato amministrativo, poiché la decisione del TAR, passata in giudicato, si era fondata su una rappresentazione della realtà (la relazione tecnica del 21 agosto 2019) diversa da quella descritta nella successiva documentazione allegata alla diffida del novembre 2021, che attestava un’ulteriore riduzione della volumetria, e dalla situazione di fatto al momento del nuovo provvedimento di condono. La Corte ha precisato che la preclusione operata dal giudicato amministrativo non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente decisi dal giudice amministrativo, e che, nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva correttamente valorizzato la difformità tra lo stato dei luoghi oggetto del giudicato amministrativo e lo stato dei luoghi oggetto del provvedimento di condono successivamente rilasciato. Quanto al travisamento della prova, la Corte lo ha escluso, rilevando che il giudice del rinvio aveva fatto corretta applicazione del principio del “vuoto per pieno” per la determinazione della volumetria, come già affermato in precedente pronuncia della stessa Sezione con riferimento allo stesso immobile, e che il piano seminterrato, pur reso inaccessibile, non era stato demolito e continuava a incidere sul carico urbanistico. La doglianza difensiva è stata ritenuta aspecifica, in quanto non si confrontava con la puntuale motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva accertato l’effettiva volumetria superiore al limite legale sulla base di una consulenza tecnica e dei precedenti giudicati penali.
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