La cessazione della materia del contendere non elide la soccombenza virtuale, con segnalazione alla Corte dei conti (TAR Sardegna n. 351 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, conseguente all’integrale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione in esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza, non elide il profilo della soccombenza virtuale: le spese del giudizio restano a carico dell’amministrazione rimasta inerte fino alla verificazione dell’adempimento. L’inerzia nell’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, già riscontrata in analoghi ricorsi, può configurare possibili profili di responsabilità erariale, per l’accertamento dei quali il giudice amministrativo dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice di prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, aveva ottenuto nei confronti della ASL un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari, dichiarato esecutivo per mancata opposizione. Poiché l’amministrazione non aveva pagato, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva emanato una sentenza di ottemperanza, condannando la ASL al pagamento della somma dovuta e alla rifusione delle spese di lite.
Nonostante il giudicato, l’amministrazione era rimasta nuovamente inerte, spingendo la società a proporre una nuova istanza volta alla nomina di un commissario ad acta. Solo in corso di giudizio, con ordinativo successivo, la ASL provvedeva al pagamento integrale di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, determinando la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte della ricorrente.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha accolto la richiesta della società, dichiarando la cessazione della materia del contendere per effetto dell’integrale soddisfazione della pretesa creditoria. Il Collegio ha nondimeno valorizzato il dato temporale: l’adempimento, pur integrale, è intervenuto solo dopo l’instaurazione di un ulteriore giudizio di ottemperanza diretto a sollecitare l’esecuzione, rendendo applicabile il principio della soccombenza virtuale.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione, liquidandole in favore della parte ricorrente, in quanto l’inerzia dell’ente aveva reso necessario l’intervento giurisdizionale. La circostanza che il pagamento sia avvenuto successivamente alla proposizione dell’istanza non è risultata idonea a escludere la soccombenza.
Il Collegio ha inoltre rilevato che l’inerzia dell’amministrazione non costituiva un episodio isolato, essendo già stata riscontrata in analoghi ricorsi proposti dalla medesima società. Tale reiterata inottemperanza ha indotto il Tribunale a ravvisare possibili profili di responsabilità erariale, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che, in materia di ottemperanza, sanziona l’amministrazione che tenga una condotta dilatoria, non solo attraverso la condanna alle spese ma anche mediante la segnalazione all’autorità contabile quando l’inerzia appaia sintomatica di negligenze suscettibili di valutazione in sede di responsabilità amministrativo-contabile.
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Nota della Redazione
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