Onere della prova e nesso causale nelle patologie tumorali da uranio impoverito (Cons. Stato n. 9344 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro, non è necessario il riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge considera il rapporto di causalità insito nel tipico rischio professionale. Grava pertanto sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il meccanismo opera esclusivamente per le patologie e i contesti tipizzati dall’art. 603 cod. ord. mil. e presuppone che il militare abbia dimostrato lo svolgimento del servizio in quelle particolari condizioni ambientali e operative. Restano fermi i normali criteri probatori quando il fattore di rischio positivizzato non si sia verificato nel caso concreto.

Il Fatto

Un sottufficiale della Marina militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di plurime patologie, tra cui una sindrome linfoproliferativa cronica e un carcinoma papillare della tiroide, insorte dopo anni di servizio imbarcato e una missione internazionale in Albania. Il Ministero della difesa, sul parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto l’istanza.

Il TAR Puglia, sede di Lecce, ha disposto una verificazione e, sulla base delle conclusioni del consulente, ha parzialmente accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione un riesame limitatamente alle due patologie oncologiche. Il Ministero ha appellato, contestando in particolare il riferimento alla contaminazione da uranio impoverito e, per il linfoma, alle sostanze chimiche diverse da erbicidi e pesticidi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che nessuna censura è stata rivolta al capo della sentenza che ha riconosciuto il nesso causale tra il linfoma e l’esposizione a sostanze chimiche tossiche utilizzate per la manutenzione a bordo delle unità navali. Il parere del Comitato menzionava erbicidi e pesticidi solo come esemplificazione, sicché il riferimento ad altri agenti chimici non è stato contestato. Su questo capo l’appello è pertanto inammissibile per intervenuto giudicato.

Diversa la sorte della patologia tiroidea. Il Collegio ha richiamato il principio di diritto affermato dall’Adunanza plenaria con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 7 ottobre 2025: quando è accertata una patologia tumorale in un militare esposto a uranio impoverito, la legge pone a suo favore una presunzione relativa sul nesso causale, superabile solo con la prova contraria dell’amministrazione.

Tale assetto probatorio, però, presuppone che il militare abbia dimostrato di aver svolto servizio in uno dei contesti tipizzati dall’art. 603 cod. ord. mil.: missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro, siti di stoccaggio del munizionamento, in particolari condizioni ambientali che ne abbiano aumentato il rischio di malattia. Nella specie il militare non ha provato di aver operato in zone contaminate da uranio impoverito: l’unica missione estera si è svolta in Albania, ambito estraneo ai teatri di impiego di tale sostanza, e il contatto con mezzi provenienti dai Balcani è stato allegato solo genericamente.

Venuto meno il presupposto della presunzione, tornano applicabili le normali regole sull’onere della prova. Il Comitato ha indicato cause alternative della neoplasia tiroidea — evoluzione del gozzo multinodulare, eccesso di ormoni, ingestione di iodio — assolvendo così al proprio onere di motivazione, senza clausole di stile né richiami all’incertezza eziologica. La relazione di verificazione, orientata a sostenere la contaminazione da uranio impoverito, non ha smentito tale valutazione.

L’appello è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto: respinto il ricorso di primo grado quanto alla patologia tiroidea, confermato l’obbligo di riesame per la sola sindrome linfoproliferativa cronica. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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