Urgenza non imputabile alla stazione appaltante e gara ponte per protesi acustiche (TAR Emilia-Romagna n. 685 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 è legittimo quando la c.d. gara ponte risponde a un’esigenza di estrema urgenza non imputabile alla stazione appaltante. Tale esigenza sussiste quando l’entrata in vigore di un nuovo regime di approvvigionamento, più volte prorogata nel tempo, unitamente alla pendenza di un’iniziativa parlamentare di ritorno al precedente sistema e alla difficoltà di indire una gara ordinaria in attesa della centrale di committenza, renda impossibile rispettare i termini delle procedure aperte. La scelta dell’affidamento diretto compiuta da altra amministrazione non integra termine di raffronto idoneo a dimostrare l’illegittimità della procedura prescelta. È inoltre inammissibile, per difetto di attualità, la censura che contesti i criteri di aggiudicazione della lex specialis prima della loro applicazione, ove non siano impugnate clausole escludenti e non sia provato che l’operatore non possa formulare un’offerta.

Il Fatto

L’ASL di Bologna, quale gestore del Servizio Acquisti di Area Vasta, ha indetto nell’interesse delle aziende sanitarie di Bologna, Ferrara e Imola una procedura negoziata senza bando per la fornitura di protesi acustiche, qualificata come gara ponte e giustificata da ragioni di urgenza, in attesa della gara centralizzata demandata a Intercent-ER. La ricorrente ha impugnato la determinazione di indizione e la documentazione di gara con tre ricorsi, poi riuniti.

Ha dedotto l’insussistenza del presupposto dell’urgenza e l’illegittimità della scelta di non proseguire, in via transitoria, nel regime di erogazione a tariffa con rimborso. Ha inoltre contestato la lex specialis per la mancata valorizzazione della componente qualitativa delle prestazioni audioprotesiche. L’ASL si è costituita eccependo l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità della censura sui criteri di scelta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la Regione Emilia-Romagna, a differenza di altre, non ha optato per una proroga del regime a rimborso. Si tratta di una scelta di politica sanitaria conforme alla legge e non imputabile all’azienda sanitaria di area vasta, che non poteva autonomamente adottarla.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha escluso la configurabilità dell’imputabilità delle ragioni d’urgenza alla stazione appaltante. Il passaggio dal rimborso all’approvvigionamento mediante gara risale al 2017, ma l’entrata in vigore del nuovo sistema è stata prorogata innumerevoli volte sino al 30 dicembre 2024. Tale circostanza, unita all’iniziativa parlamentare per il ritorno al precedente sistema e alla difficoltà di bandire una gara per prodotti come quelli oggetto della procedura, ha indotto il Collegio a ritenere integrato il presupposto dell’estrema urgenza.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato l’avvio, sin dal 26 febbraio 2025, della preventiva consultazione degli operatori, che smentisce l’inerzia ipotizzata dalla ricorrente. Ha poi escluso la rilevanza del fatto che altra amministrazione abbia optato per l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Non è emerso quale interesse concreto la ricorrente vantasse a un metodo che non garantisce alcuna tutela rispetto alla chiamata dell’operatore.

Quanto al secondo motivo, il Collegio lo ha dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha impugnato clausole escludenti, ma ha contestato i criteri di aggiudicazione della lex specialis prima della loro applicazione, risultando la censura eccessivamente anticipata. Nel merito, ha comunque rilevato che il capitolato speciale richiede servizi di personalizzazione, la presenza del tecnico audioprotesista e almeno un negozio nel territorio, elementi adeguati alla tipologia di procedura transitoria.

Il Tribunale ha infine respinto la censura sul limite di 140.000 euro, riferito alla sola garanzia provvisoria e coincidente con il limite legale della procedura, e quella sulla clausola di risoluzione automatica al perfezionamento della gara centralizzata, giustificata dalla natura transitoria dell’approvvigionamento. I ricorsi sono stati riuniti e respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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