Titolo di viaggio per protezione sussidiaria: il rifiuto va motivato sulle reali condizioni di rilascio (TAR Lazio n. 13825 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio o rinnovo del titolo di viaggio per stranieri titolari di protezione internazionale sussidiaria, l’art. 24 del d. lgs. n. 251/2007 subordina il rilascio alla sussistenza di “fondate ragioni” che non consentono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del proprio Paese. Il diniego deve essere motivato con riferimento specifico alle condizioni che impediscono l’ottenimento del passaporto, senza esigere dall’interessato un comportamento che implichi il rientro nel Paese di origine, ove ciò esponga al rischio di un danno grave. Incombe sull’Amministrazione l’obbligo di collaborazione processuale; l’inottemperanza all’ordine giurisdizionale di riesame può essere valutata a suo sfavore ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale sussidiaria, aveva richiesto il rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, già posseduto per cinque anni. La Questura aveva respinto l’istanza, ritenendo che non sussistessero le condizioni dell’art. 24 del d. lgs. n. 251/2007, in quanto non erano state dimostrate le “fondate ragioni” che impedivano di ottenere il passaporto dall’autorità diplomatica del Paese di origine, ritenendo gli ostacoli meramente amministrativi.
Il provvedimento era stato impugnato per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 24 del d. lgs. n. 251/2007, nonché per carenza istruttoria. Con ordinanza cautelare era stato disposto il riesame della posizione, ma l’Amministrazione aveva depositato una nota con cui dichiarava di non procedere a un riesame favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva ottemperato all’ordinanza cautelare, limitandosi a depositare una nota in cui confermava il diniego senza svolgere una nuova istruttoria. In particolare, la nota non teneva conto di quanto rilevato nell’ordinanza di riesame: non era smentito che le autorità consolari del Paese di origine avessero richiesto una documentazione che implicava il rientro dello straniero nel Paese, circostanza incompatibile con lo status di protezione sussidiaria.
Il Collegio ha osservato che solo una rinnovata istruttoria avrebbe potuto chiarire se i “documenti indispensabili” mancanti fossero rilasciabili dalle autorità italiane, senza costringere l’interessato a fare ritorno nel Paese di origine. Il generico riferimento della nota consolare, che non individuava specificamente i documenti, non poteva giustificare il diniego.
La sentenza ha quindi valorizzato l’art. 64, comma 4, c.p.a., in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. L’inottemperanza all’ordine di riesame è stata valutata a sfavore della parte pubblica, portando all’annullamento del diniego, salve le determinazioni che l’Amministrazione potrà assumere all’esito di una nuova e compiuta istruttoria. Le spese sono state poste a carico della parte resistente.
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Nota della Redazione
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