Uso occasionale di stupefacenti e esclusione dal concorso in Polizia (Cons. Stato n. 1956 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche se saltuario, occasionale o risalente nel tempo, integra una causa tipizzata di esclusione dal concorso per l’accesso alla Polizia di Stato, di natura vincolata. L’Amministrazione non deve dimostrare l’abitualità del consumo né operare una valutazione di proporzionalità sull’episodio, essendo sufficiente l’accertamento dell’uso anche occasionale. La condotta è ritenuta inconciliabile con l’habitus comportamentale richiesto agli appartenenti alle forze di polizia, a prescindere dall’assenza di conseguenze penali e dal carattere isolato del fatto, perché l’uso di stupefacenti implica un previo contatto con il mondo della criminalità che lo spaccio alimenta. Nel processo amministrativo, la censura che contesti la rilevanza dell’episodio isolato costituisce motivo nuovo e va proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla notifica dell’esclusione.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, superando tutte le prove. Nel novembre 2021 riceveva la comunicazione di esclusione dal concorso, motivata dal difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), del bando, in relazione al punto 9 della Tabella 1 allegata al d.m. n. 198/2003, che annovera tra le cause di non idoneità l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive. Il provvedimento si fondava su una segnalazione amministrativa prefettizia risalente al 2016, a sua volta basata su un verbale dei Carabinieri del 2015.

Il concorrente impugnava l’esclusione e la graduatoria finale davanti al TAR Lazio, proponendo poi due ricorsi per motivi aggiunti dopo aver acquisito, in via istruttoria, il verbale del 2015 e la nota di trasmissione alla Prefettura. Il TAR rigettava il ricorso nel merito. Proponeva appello lamentando l’erronea valutazione delle dichiarazioni contenute nel verbale e l’omessa considerazione del carattere isolato e risalente dell’episodio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal richiamo dell’orientamento consolidato, ribadito da Cons. Stato, sez. II, n. 979 del 2025, secondo cui l’uso di stupefacenti a scopo non terapeutico, anche occasionale o risalente, costituisce causa tipizzata di esclusione di natura vincolata. La giurisprudenza prevalente giustifica l’esclusione dall’arruolamento nelle Forze di polizia anche in relazione a episodi isolati e risalenti di consumo di droghe c.d. leggere (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4752 del 2018 e altri). L’indirizzo ha superato il contrario orientamento di isolate decisioni.

Quanto al primo motivo, l’appellante sosteneva che dal verbale non emergesse in modo certo la sua colpevolezza, per lo stile preimpostato dell’atto e per l’assenza di distinzione tra le posizioni dei soggetti fermati. La Corte ritiene tali censure incentrate su profili meramente stilistici e infondate. Il verbale del 10 aprile 2015 contiene una dichiarazione spontanea e sottoscritta dall’interessato, che ha ammesso di fare « di rado … uso di sostanze stupefacenti » e di essersi fermato con gli amici « per consumare la marijuana che avevamo acquistato in Napoli ».

Tale circostanza non è mai stata contestata, è idonea a dimostrare l’uso anche saltuario e giustifica l’esclusione alla luce del tenore letterale del bando e degli orientamenti richiamati. La Corte ribadisce che la condotta è inconciliabile con l’habitus comportamentale delle forze di polizia e che decisivo è il contatto con il mondo della criminalità insito nell’acquisto della sostanza.

Il secondo motivo investe il rigetto delle censure del secondo ricorso per motivi aggiunti. La Corte distingue i motivi aggiunti « propri » da quelli « impropri » e qualifica la doglianza sull’irrilevanza dell’episodio isolato come motivo nuovo, proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell’esclusione e perciò inammissibile. Nel merito, ribadisce che l’Amministrazione non deve dimostrare l’uso abituale, risultando inconferenti i precedenti richiamati dall’appellante, relativi a un provvedimento cautelare e a una vicenda di espulsione. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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