Uso pubblico della strada: la mancata ottemperanza istruttoria prova l’assenza di titolo (TAR Puglia n. 1284 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la mancata ottemperanza, da parte della pubblica amministrazione, all’ordine istruttorio del giudice costituisce comportamento omissivo ingiustificato, dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. Il Giudice Amministrativo, investito dell’impugnazione di un provvedimento autoritativo adottato sul presupposto dell’appartenenza pubblica della strada, può accertare incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm., la natura vicinale, pubblica o privata della stessa, con effetti limitati al giudizio. L’iscrizione della via nell’elenco delle strade comunali ha funzione meramente dichiarativa e pone una semplice presunzione di pubblicità, superabile con prova contraria. L’uso pubblico richiede la concorrenza di passaggio jure servitutis publicae, idoneità della strada a soddisfare esigenze generali e un titolo valido.
Il Fatto
Il Comune di Francavilla Fontana, con ordinanza n. 145 del 12 aprile 2013, ha ingiunto alla società ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione, entro novanta giorni, di un cancello metallico ancorato a due pilastri in pietra, installato lungo la strada comunale “Bottari”. Secondo l’amministrazione, l’opera impediva il libero transito e l’uso pubblico della via, inclusa nell’elenco delle strade comunali.
La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere per errore sui presupposti, violazione della normativa del codice della strada e del d.P.R. n. 380 del 2001. Il Comune non si è costituito. Dopo due ordinanze istruttorie rimaste inottemperate, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione di giurisdizione. Se, in linea di principio, le controversie sull’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche spettano al Giudice Ordinario, la regola non opera quando oggetto del giudizio sia un provvedimento amministrativo autoritativo fondato sull’appartenenza pubblica della strada. In tal caso il Giudice Amministrativo accerta la natura della via in via incidentale, quale presupposto dell’atto impugnato, e la posizione del ricorrente resta di interesse legittimo.
Nel merito, il Tribunale rileva che il Comune non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti con le ordinanze nn. 1695/2021 e 729/2022, senza alcuna giustificazione. Da tale contegno, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., il giudice desume argomenti di prova e ritiene provate le asserzioni di fatto della ricorrente. L’amministrazione, anche quando non si costituisce, ha il dovere di collaborare all’accertamento dei fatti in quanto autorità pubblica.
Il provvedimento impugnato si fonda su due motivi, entrambi infondati. Quanto all’abuso edilizio, il cancello è stato solo ancorato a due pilastri preesistenti, senza trasformazione permanente dell’assetto urbanistico sottoposta a permesso di costruire. Quanto al preteso uso pubblico della strada, richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato n. 3158 del 2020), il Collegio ne individua i tre elementi costitutivi concorrenti e rileva che l’iscrizione nell’elenco ha funzione dichiarativa, superabile con prova contraria.
Nella specie manca qualsiasi istruttoria comunale idonea ad accertare la natura pubblica della via. L’inerzia dell’amministrazione induce a dedurre che, se il cancello avesse davvero interrotto il transito su una pubblica via, il Comune avrebbe manifestato interesse alla difesa o al deposito della documentazione. Di contro, la ricorrente ha allegato e in parte provato la natura privata della strada.
Esclusa in via incidentale la natura pubblica dell’area, il ricorso è accolto e l’ordinanza di demolizione è annullata per difetto del presupposto. Le spese sono dichiarate irripetibili per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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