Autotutela tardiva e affidamento del prelazionario: illegittimo l’annullamento oltre i dodici mesi (TAR Puglia n. 1283 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 deve essere esercitato entro il termine ragionevole di dodici mesi dall’adozione del provvedimento di attribuzione del vantaggio economico. Il superamento del termine è ammesso, ai sensi del comma 2-bis, solo in presenza di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci imputabili al beneficiario, accertate con sentenza penale irrevocabile ovvero inequivocabilmente dalla stessa amministrazione. Non integra il presupposto normativo la mera svista documentale dell’amministrazione, che poteva e doveva acquisire con ordinaria diligenza i documenti rilevanti già nella fase istruttoria del procedimento ampliativo. Il differimento del dies a quo è giustificato solo dall’impossibilità di conoscere i fatti per il comportamento del privato, non dalla negligenza dell’ente procedente, che diversamente trarrebbe vantaggio dal proprio ritardo.
Il Fatto
La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n. 1209 del 22.07.2021, autorizzava l’alienazione mediante asta pubblica di taluni immobili, tra cui il fabbricato denominato “ex Masseria Ruggiano”, costituente il Lotto n. 3. All’esito della procedura, la determinazione dirigenziale n. 141 del 16.03.2022 aggiudicava il lotto a un offerente, condizionando l’efficacia all’esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario del fondo confinante. Questi manifestava la propria volontà e, con deliberazione di Giunta n. 1237 del 05.09.2022, la Regione autorizzava la vendita in suo favore, previo pagamento del prezzo e delle indennità di occupazione.
Con istanza del 04.03.2024 l’originario aggiudicatario chiedeva il riesame in autotutela, allegando un certificato di destinazione urbanistica dal quale risultava la classificazione del fabbricato in zona “A3” e non agricola. La Regione avviava il procedimento e, con deliberazione n. 1425 del 22.10.2024, annullava parzialmente in autotutela la precedente deliberazione n. 1237/2022, limitatamente al fabbricato. Il prelazionario impugnava gli atti davanti al TAR Puglia, chiedendo altresì l’accertamento del proprio diritto alla vendita; all’udienza pubblica rinunciava a tale domanda di accertamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in limine l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la rinuncia espressa alla domanda di accertamento determina l’improcedibilità di quel capo del ricorso. Quanto alla residua domanda annullatoria, il Tribunale conferma la giurisdizione amministrativa: l’autotutela è attività autoritativa e discrezionale, incidente su posizioni di interesse legittimo, come affermato dalle Sezioni Unite civili n. 3166/2019, n. 16457/2020 e n. 5562/2020.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Regione ha adottato l’atto di ritiro oltre il termine di dodici mesi dall’adozione del provvedimento annullato, senza che ricorrano i presupposti del comma 2-bis. Il Tribunale richiama la Adunanza Plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017 e la Sez. VI n. 1704 del 09.03.2022: il differimento del dies a quo alla scoperta dei fatti è ammesso solo se l’impossibilità di conoscere gli elementi rilevanti sia imputabile al comportamento del beneficiario, non alla negligenza dell’amministrazione.
Nel caso concreto manca la falsa prospettazione del privato. La Regione aveva essa stessa qualificato l’area come agricola, invitando il confinante a esercitare la prelazione sull’intero compendio, fabbricato compreso. Il certificato di destinazione urbanistica era certamente conoscibile o nella disponibilità dell’ente, proprietario dell’area. Il ritiro si fonda dunque su una più accorta istruttoria che ben poteva e doveva essere svolta tempestivamente, senza alcun apporto causale del ricorrente.
Nemmeno assumono rilievo gli accadimenti di natura penale, peraltro non provati, che avrebbero interessato funzionari regionali e il ricorrente: non emerge lo stretto collegamento con la scoperta della qualità dei beni e del certificato urbanistico. Il Collegio ritiene inoltre condivisibile la doglianza sulla violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e sul difetto di motivazione: le N.T.A. del P.U.G. comunale, lette per intero, non escludono la destinazione agricola della zona, consentendo gli interventi nelle zone “E” anche per i nuclei ricadenti in area agricola.
Il ricorso è pertanto in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto, con annullamento dei provvedimenti regionali impugnati. Le spese sono integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e complessità della controversia e della rinuncia parziale.
Nota della Redazione
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