Usura bancaria e sindacato di legittimità sul TEG e sulla CMS (Cass. civ. Sez. I n. 27054 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti in modo cumulativo e indistinto censure riconducibili ai vizi eterogenei di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. Nei rapporti anteriori all’art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, il controllo dell’usura si effettua mediante separata comparazione tra TEG e tasso soglia e tra CMS applicata e CMS-soglia, con compensazione dell’eventuale eccedenza della commissione tramite il margine disponibile tra tasso praticato e tasso soglia degli interessi. L’apprezzamento del giudice di merito sulla congruità delle risultanze peritali e sull’idoneità delle simulazioni a dimostrare l’usura genetica costituisce valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico e non si estende a questioni o argomentazioni.

Il Fatto

Una banca ottenne dal Tribunale di Udine un decreto ingiuntivo per il saldo di un conto corrente assistito da affidamenti, intimando il pagamento alla società debitrice, alla socia accomandataria illimitatamente responsabile e a una terza obbligata in qualità di fideiussore. Le ingiunte proposero opposizione deducendo, tra l’altro, l’usurarietà dei tassi, la nullità della capitalizzazione degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto e l’indeterminatezza delle condizioni economiche.

Il Tribunale dichiarò nulle le clausole anatocistiche per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 e quelle relative alle commissioni, disponendo consulenza contabile. Con sentenza definitiva revocò il decreto e rideterminò il credito in misura inferiore. La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma, ridistribuì le spese e confermò nel resto, escludendo l’usura genetica dei tassi pattuiti. Le opponenti ricorsero per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte investe l’unico motivo sotto un profilo preliminare di tecnica espositiva. Il ricorso mescola censure motivazionali ed errores in iudicando, senza consentire di isolare le doglianze riconducibili ai distinti paradigmi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che la sovrapposizione di mezzi eterogenei è inammissibile, salvo che la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze scindibili.

Quanto alla pretesa erronea interpretazione della documentazione contrattuale, il Collegio ricorda che il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati è tipico accertamento di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, con specificazione dei criteri violati e del modo del contrasto. La censura si risolve in una rivisitazione del merito e omette di riportare il contenuto degli atti, violando l’autosufficienza.

Sulla mancata contestazione specifica, la Corte precisa che spetta al giudice del merito apprezzare l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione, sindacabile solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o manifesta illogicità. Le ricorrenti non indicano l’atto in cui la fattispecie si sarebbe perfezionata.

Nel merito, la Corte ritiene corretta l’applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018: comparazione separata tra TEG e tasso soglia e tra CMS e CMS-soglia, con compensazione dell’eccedenza. La sentenza impugnata ha accertato, con valutazione di fatto, che i dati pattuiti erano inferiori alle soglie. Quanto al micro-superamento del TEG rilevato dal consulente, la Corte d’appello non ha negato il dato numerico, ma ha escluso l’idoneità dimostrativa di simulazioni fondate su ipotesi astratte di utilizzo del credito. Si tratta di apprezzamenti congruamente motivati, non sindacabili se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella specie non adeguatamente dedotto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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