Notifica all’imputato irreperibile e prova dello spaccio tra nullità e merito (Cass. pen. Sez. IV n. 34801 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto quando la notificazione della citazione sia stata omessa, oppure quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La medesima nullità non ricorre nei casi in cui sia stata violata esclusivamente una regola sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio non è causa di non punibilità, ma elemento costitutivo del reato di illecita detenzione e deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale. Tale prova può essere desunta da qualsiasi dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza, restando l’esito di tale valutazione un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, escluso l’aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, confermando la responsabilità per la detenzione, a fini di cessione, di marijuana ed eroina custodite presso la propria dimora, unitamente a una somma di denaro, in un contesto caratterizzato dall’ingresso e dall’uscita di numerosi giovani.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità assoluta della sentenza di appello per omessa citazione, la violazione di legge quanto alla desunta destinazione allo spaccio, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato in parte manifestamente infondato e in parte privo di specificità. Il Collegio ricorda che, quando è dedotto un vizio ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 42792 del 2001. Dall’esame degli atti emerge che il ricorrente, tratto in arresto, aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio; dopo la rinuncia del precedente difensore era stato nominato un difensore d’ufficio.

Nel giudizio di appello, celebrato con il rito emergenziale, la notifica è stata eseguita presso il difensore dopo che il ricorrente non era stato rinvenuto nel domicilio eletto. Non essendovi mai stata una dichiarazione di assenza, il ricorso — proposto dopo il 25 agosto 2024 — non può ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114/2024, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte pubblica.

Quanto alla regolarità della notifica, il Collegio ribadisce che la nullità assoluta ricorre solo nei casi indicati dall’art. 179 cod. proc. pen., non quando sia stata violata una mera regola sulle modalità esecutive, alla quale consegue la sanatoria dell’art. 184 cod. proc. pen. (Sezioni Unite n. 119 del 2004). Nella specie le ricerche sono state effettuate presso il domicilio eletto e il ricorrente non deduce in che termini la notifica sia stata eseguita in forma diversa da quella prescritta. La notificazione eseguita con modalità diverse, ove idonea a garantire la conoscenza dell’atto, dà luogo a una nullità di tipo intermedio, soggetta al regime di deducibilità e sanatorie di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e ss., non tempestivamente eccepita.

Sul secondo motivo, la Corte enuncia che la destinazione all’uso personale non ha natura di causa di non punibilità, poiché la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato e deve essere provata dall’accusa (Sez. VI n. 26738 del 2020). La prova può desumersi da qualsiasi dato indiziario e i limiti tabellari non introducono alcuna presunzione assoluta. La Corte di appello ha correttamente valorizzato non solo la quantità, ma anche le modalità di occultamento, la somma di denaro ingiustificata e i ripetuti accessi di avventori.

Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili. La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche si fonda su considerazioni razionali, connesse alla gravità del fatto e alle modalità dell’azione, insindacabili nel giudizio di legittimità. Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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