Usura: irrilevante la durata del prestito se il tasso è abnorme (Cass. pen. Sez. VI n. 26256 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di usura si perfeziona con la pattuizione di interessi usurari e si consuma con la loro riscossione, cosicché la precisa determinazione della durata del prestito e il conteggio analitico delle tranches corrisposte non costituiscono elementi essenziali della fattispecie: tali dati incidono soltanto sulla persistenza del reato e sull’entità del danno. La sproporzione macroscopica tra il tasso pattuito e la soglia legale rende irrilevante la doglianza sull’omessa indicazione dello specifico decreto ministeriale, integrando un mero vizio innocuo della motivazione. L’inquadramento del fatto nella usura in concreto non determina mutamento del fatto contestato né vulnus al diritto di difesa, quando gli elementi di computo convergano verso la fattispecie di cui all’art. 644, comma 1, cod. pen. e siano stati acquisiti nel contraddittorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, riformava parzialmente in punto di pena la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso in usura aggravata in danno di un imprenditore agricolo, confermando la responsabilità degli imputati. L’operazione contestata si articolava in due prestiti, erogati nel giugno 2011, uno dei quali intermediato dal direttore di una filiale bancaria, con interessi mensili pattuiti a cadenza fissa fino alla restituzione del capitale. La persona offesa, costretta a fronteggiare la crisi della propria azienda, si toglieva la vita nel gennaio 2012 dopo che il direttore aveva posto all’incasso l’assegno a garanzia del capitale.
Il giudice del rinvio era stato investito dall’annullamento con cui la Cassazione aveva censurato l’omessa determinazione del tasso di usura, l’individuazione della rilevazione ministeriale di riferimento e la carenza motivazionale sulle dichiarazioni del testimone. Gli imputati ricorrono nuovamente deducendo l’inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il mutamento del fatto e i vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria la censura sull’omessa prova della durata del prestito. Il giudice di rinvio aveva ritenuto di non doverla accertare, qualificando il fatto come usura in concreto, fattispecie residuale che prescinde dai parametri legali e valorizza la sproporzione tra prestazione e controprestazione in presenza di difficoltà economica della vittima.
Il Collegio corregge l’impostazione ma ne salva l’esito. La ricostruzione dei giudici di merito, pur coltivata nell’ottica dell’usura in concreto, contiene in sé tutti gli elementi della usura legale. Il tasso pattuito su base mensile corrisponde a un saggio annuo superiore al 120%, quasi sette volte il limite del 18,00% fissato dai decreti ministeriali richiamati; l’operazione complementare, pari al 4% mensile, si colloca al 48% annuo. Dinanzi a uno scostamento così radicale, la doglianza sull’omessa citazione del decreto ministeriale diventa una censura formalistica, priva di forza invalidante.
La Corte fissa il principio centrale: il reato si perfeziona con la pattuizione degli interessi usurari e si consuma con la loro riscossione. Non è necessaria la certezza matematica della durata complessiva del prestito né il conteggio analitico delle tranches. Tali elementi incidono solo sulla persistenza del reato, ai sensi dell’art. 644-ter cod. pen., e sulla gravità del danno. Anche la riduzione dei mesi di pagamento invocata dalla difesa risulta irrilevante.
Sul dedotto mutamento del fatto, i giudici richiamano il principio delle Sezioni Unite n. 36551 del 2010: perché si configuri è necessaria una trasformazione radicale della fattispecie concreta, con incertezza sull’oggetto dell’imputazione e reale pregiudizio della difesa. Nel caso di specie il tema della restituzione del capitale è stato al centro del contraddittorio, senza alcun vulnus difensivo.
Quanto all’attendibilità del testimone, la Corte richiama Sez. Un. n. 41461 del 2012: le dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile, possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica rigorosa della credibilità e dell’attendibilità, con eventuali riscontri. Il controllo di legittimità sul travisamento della prova è circoscritto alla difformità palese e non controvertibile tra il senso dell’atto e quello tratto dal giudice. I ricorsi sono rigettati, con conferma dell’aggravante e dell’istanza ex art. 627, comma 5, cod. proc. pen. dichiarata inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.